- Le regioni e le autonomie locali nella Costituzione
RIFORME
L.cost. 22 novembre 1999, n.1 à forma di governo e autonomia statutaria delle Regioni ordinarie
L.cost. 18 ottobre 2001, n.3 à modifica radicale del Titolo V della Parte seconda, ha ridisegnato la forma di Stato, rafforzando significativamente il ruolo delle autonomie territoriali.
ORGANI IN POSSESSO DI POTERI PROPRI: Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni.
L’istituzione delle Regioni risale alla Costituzione del 1948: 5 Regioni a statuto speciale + 15 Regioni a statuto ordinario.
Le Città metropolitante à previste per la prima volta dal 1990 à non sono ancora state realizzate, ma è previsto che, su proposta dei Comuni e della Provincia interessati, in ciascuna delle aree circostanti le maggiori città italiane possa essere istituita con legge una Città metropolitana, che acquisisce le funzioni della Provincia e assume un ordinamento particolare.
Le Province sono il risultato di una lunga evoluzione istituzionale, che le ha fatte nascere come enti territoriali, innestandole sulle vecchie circoscrizioni amministrative che delimitavano le competenze di molti uffici statali periferici: Prefetture, Intendenze di finanza, Provveditorati agli studi.
I Comuni vengono considerati enti locali “originari” e “necessari” ancor prima della nascita dello Stato unitario. 2 principi:
- Istituzione di una municipalità per ciascuna comunità territoriale
- Totale uniformità di disciplina giuridica
Art.114 – la Repubblica è costituita da (e non più si riparte in) Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni à che sono “enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
L’individuazione delle materie di competenza delle Regioni è operata dalla Costituzione, quella di Comuni, Province, Città metropolitane è affidata alla legge (statale e regionale) à lo stesso vale per l’autonomia statutaria.
Solo alle Regioni è attribuita la potestà legislativa; spetta esclusivamente alle Regioni sia il potere di ricorrere alla Corte costituzionale per impugnare in via di azione le leggi statali ritenute lesive delle norme costituzionali poste a presidio delle loro attribuzioni, sia quello di sollevare conflitti di attribuzione con lo Stato contro qualsiasi atto considerato pregiudizievole per l’autonomia regionale stessa.
LIMITI ALLE REGIONI:
- Sono escluse dalla formazione della volontà statale (specie legislativa)
- Sono costrette a legiferare attenendosi ai principi fondamentali fissati dalle leggi dello Stato
- Non partecipano alla funzione di revisione costituzionale
- Non hanno la garanzia di poter disporre, in quantità certa, del gettito delle imposte riscosse sul proprio territorio
- Non dispongono né della potestà giurisdizionale, né della forza pubblica per il mantenimento dell’ordine interno
- Non hanno potestà legislativa in materia civile, penale e giudiziaria
- Vedono i loro organi sottoposto a varie forme di controllo statale
Le Regioni hanno sia la potestà normativa che regolamentare.
Gli Enti locali hanno solo la potestà regolamentare.
Prima del 2001 la potestà legislativa era attribuita alle Regioni solo nelle materie tassativamente indicate da fonti di rango costituzionale, mentre la potestà statale era estesa a tutte le materie non espressamente indicate.
Dopo la L.cost.n.3/2001 à la Costituzione indica le materie di competenza legislativa statale, stabilendo al contempo che tutte le altre spettano alle Regioni (potestà legislativa residuale)
(questo criterio vale anche per i regolamenti fra Stato e Regioni).
La L.cost.n.3/2001 attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, in generale, salvo che, “per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
LEGGE BASSANINI (1997) à scopo di introdurre il federalismo amministrativo à esclusi dal conferimento alle Regioni e agli Enti locali: affari esteri, difesa e ordine pubblico, giustizia, organizzazione generale dell’istruzione, moneta.
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÁ
Le funzioni e i compiti amministrativi vanno distribuiti fra i diversi livelli di governo in modo che vengano affidate ai livelli superiori solo le competenze non esercitabili con la dovuta efficacia, efficienza e adeguatezza ai livelli di governo più vicini ai cittadini destinatari à sussidiarietà verticale.
Nuovo art.118 à impegna lo Stato e gli enti autonomi territoriali a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà à sussidiarietà orizzontale
In linea di massima, ai Comuni vengono assegnate prevalentemente le funzioni di amministrazione attiva, salvo quelle di area vasta; queste ultime vengono attribuite alle Province, insieme a quelle di coordinamento e di programmazione. Di conseguenza, alle Regioni sono riservate – eminentemente – le funzioni di indirizzo, di programmazione, coordinamento e promozione riguardanti l’intero territorio regionale.
- Le origini dello Stato regionale
La giovane Italia del 1861 le rifiutò per non moltiplicare le PA e per paura di perdere l’unità appena raggiunta. Il Fascismo accentrava il potere. Dal 1948, con la Costituzione si!
Ordinamento regionale distinto in due livelli:
- primo livello: Regioni alle quali sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali (art.116). 5 Regioni
- secondo livello: Autonomia normale o ordinaria, appartenente alle altre 15 Regioni, individuate ricalcando i vecchi compartimenti statistici utilizzati nel secolo scorso per la raccolta di dati demografici ed economici del Regno
- L’istituzione delle Regioni
Dal 1948, si è dovuto attendere 20 anni per l’istituzione delle Regioni di diritto comune à 1970, con la fine della IV Legislatura.
- Organizzazione e funzionamento delle Regioni ordinarie
L’assetto organizzativo fondamentale si trova nella Costituzione, il cui dettato trova completamento nei singoli statuti regionali.
Dal 1999 à ridisegnata la forma di governo regionale con l’introduzione dell’elezione a suffragio universale diretto del Presidente della Giunta. La legge regionale (nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica) disciplina il sistema di elezione dei Consigli, in precedenza totalmente riservato alla legge statale.
L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO
Finchè non verrà predisposta la legge elettorale regionale, i Consigli continueranno ad essere eletti sulla base della legge statale attualmente in vigore:
- 80% seggi con il sistema proporzionale
- 20% è assegnato come premio di maggioranza al fine di assicurare stabilità al Governo delle Regioni à il premio va attribuito alla lista regionale più votata, il cui capolista viene eletto Presidente della Regione.
Il Consiglio à titolare della funzione legislativa à l’approvazione delle leggi regionali è necessariamente mono – camerale e non può mai essere sottratta al Consiglio e deliberata da una sua commissione interna, per il resto la procedura è simile a quella statale.
Una volta il Consiglio eleggeva il Presidente e i membri della Giunta, ORA NO!!!
Ora il Consiglio può votare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, a cui seguono l’obbligo di dimissioni dell’intera Giunta, ma anche lo scioglimento del Consiglio stesso à aut simul stabunt, aut simul cadent à i due organi rimangono in carica insieme o cadono insieme.
Gli strumenti di controllo e indirizzo che il Consiglio ha sulla Giunta sono i tradizionali: interrogazione, interpellanza, mozione, risoluzione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Non solo rappresenta la Regione, ma:
- promulga le leggi
- emana i regolamenti
- indice i referendum
- nomina e revoca i componenti della Giunta
- dirige la politica della Giunta e ne è responsabile (art.121) à esiste solo la responsabilità politica del Presidente, nella cui figura istituzionale confluiscono la responsabilità collegiale della Giunta e la responsabilità individuale dei singoli assessori
LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE NEGLI STATUTI
Prima era solo di tipo assembleare, con il Consiglio come organo preminente.
Il nuovo assetto si regge su 2 organi eletti a suffragio universale e diretto: Presidente della Giunta – potere di direzione politica e nomina e revoca dei componenti della Giunta; Consiglio – funzioni di controllo e garanzia.
Forma di governo standard à ora gli statuti potrebbero adottare una modalità di elezione del Presidente diversa, anche se in realtà nessuno degli statuti nuovi si è avvalso di questa possibilità.
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI
Art.123 à ciascun Consiglio regionale delibera lo statuto “con legge approvata a maggioranza assoluta dai suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad un intervallo non minore di due mesi” à entro 30 giorni, il Governo può promuovere il controllo di legittimità della Corte costituzionale sullo statuto; lo statuto può anche essere sottoposto a referendum popolare, su richiesta di 1/50 degli elettori della Regione o di 1/5 dei Consiglieri, e non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
(prima lo statuto era deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio, ma doveva essere approvato con legge ordinaria dal Parlamento)
CONTENUTO DEGLI STATUTI
- determinano la forma di governo
- dettano i principi fondamentali per l’organizzazione ed il funzionamento dell’apparato regionale
- disciplinano il diritto di iniziativa legislativa, i referendum e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti (art.123)
Art.123 à i referendum abrogativi regionali possono avere ad oggetto anche gli atti amministrativi, e non solamente le leggi. Art.133 à prevede referendum consultivi, obbligatori ma non vincolanti, quando la Regione intenda istituire, con proprie leggi, nuovi Comuni o modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Gli statuti ordinari “di seconda generazione” prevedono degli organi di garanzia statutaria à Consulta o Commissione o Comitato o Collegio) e generalizzano l’istituzione del Difensore civico regionale, con funzioni di tutela non giurisdizionale dei cittadini. Inoltre configurano vari strumenti di raccordo per favorire la collaborazione della Regione con lo Stato e con le autonomie locali.
- Organizzazione e funzionamento delle Regioni speciali
Ripartizione delle funzioni fra Consiglio, Giunta e Presidente.
Art.116 à sono statuti adottati con legge costituzionale à deliberati dal Parlamento nazionale à quindi oggi, di fatto, hanno meno autonomia statutaria delle regioni ordinarie à per ovviare a ciò, con la L.cost.n.2/2001 si è provveduto a riconoscere a tutte le Regioni differenziate e alle Province autonome di Trento e Bolzano un potere di auto-organizzazione interna analogo a quello attribuito alle Regioni di diritto comune.
Ciascuno statuto speciale affida ad una legge regionale rinforzata il compito di determinare la forma di governo della Regione, le modalità di elezione del Presidente e dei membri della Giunta, i rapporti fra gli organi della Regione, l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare, la disciplina dei referendum regionali.
Gli statuti speciali hanno funzioni diverse da quelli ordinari:
- fissano i principi relativi all’elezione dei Consigli
- …alla finanza regionale
- …ai controlli sugli organi regionali
- individuano le materie assegnate alla competenza della Regione
Fanno ciò che nelle Regioni ordinarie fa la Costituzione.
Prima della riforma, la forma di governo era parlamentare.
Oggi è stato introdotto anche per esse (ad eccezione di Valle d’Aosta e Trentino – Alto Adige) lo stesso modello standard, incentrato sull’elezione popolare diretta del Presidente; ciascuna Regione speciale può comunque discostarsene (con legge regionale rinforzata) determinando autonomamente la propria forma di governo.
Gli statuti delle Regioni differenziate non possono contrastare con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale.
- La potestà legislativa delle Regioni
Prima della riforma:
- potestà primaria o piena: riconosciuta alle Regioni speciali e province autonome, con riguardo a materie puntualmente elencate negli statuti à con limiti di merito e di legittimità.
- potestà concorrente o ripartita: riconosciuta a tutte le Regioni in materie indicate, dagli statuti speciali e dalla Costituzione à limiti di merito, di legittimità e limite interno (legge cornice = principi fondamentali stabiliti per ciascuna materia dalle leggi dello Stato)
- potestà attuativa e integrativa – attuativa di leggi statali: tramite le quali le Regioni potevano dare svolgimento, senza contraddirle, a specifiche leggi statali, adattandole alle particolari condizioni locali
Con la riforma del Titolo V – Parte II – L.cost.n.2/2001 à spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (nuovo testo art.117).
Viene tuttavia mantenuta la potestà legislativa concorrente, da svolgersi in un elenco di materie specificate dal nuovo testo art.117 à in tali materie la determinazione dei principi fondamentali rimane riservata alla legislazione dello Stato, mentre alle Regioni è lasciata tutta la rimanente disciplina.
RIPARTO PER MATERIE à definizione e delimitazione delle singole materie di competenza.
Principali criteri:
- oggettivo: in base al contenuto
- teleologico: ricomprende nell’ambito di una materia tutte le attività il cui fine sia ad essa riconducibile, anche se non rientrano in senso stretto nei margini oggettivi della materia stessa
In caso di ricorso di competenza, la Corte utilizza il criterio della prevalenza di una materia rispetto ad un’altra e, ove anche questo risulti inadeguato, all’applicazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, da realizzarsi in particolare nella forma dell’intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.
Potestà legislativa statale e regionale devono ambedue sottoporsi agli stessi limiti: rispetto della Costituzione, dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali (art.117)
(superata la concezione della superiorità dello Stato sulle Regioni)
POTESTÁ LEGISLATIVA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
È definita dai vecchi statuti speciali, ancora in vigore. Elencano le materie attribuite alla Regione a cui si riferiscono (distinguendo i vari gradi di potestà) e non le materie di competenza statale, come fa il nuovo art.117 à ma, le disposizioni della riforma si applicano non solo alle Regioni ordinarie, ma nelle parti in cui prevedono forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite alle Regioni speciali e alle Province autonome, valgono anche per queste ultime.
Se una materia è di potestà primaria regionale secondo gli statuti speciali, ma di potestà concorrente o statale esclusiva secondo il nuovo art.117, si applicano i vecchi limiti rappresentati dalle norme fondamentali delle riforme economico – sociali e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
SPECIALITÁ DIFFUSA (O REGIONALISMO DIFFERENZIATO)
Nuovo art.116 – forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite anche alle Regioni di diritto comune. Ciò può avvenire su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, con una legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione stessa.
Tale più ampia autonomia consiste nella partecipazione del legislatore regionale alla disciplina di alcune delle materie rientranti nella sfera esclusiva dello Stato, e dall’eliminazione o attenuazione del vincolo dei principi fondamentali fissati dallo Stato in alcune materie, da individuare volta per volta, rientranti nella legislazione concorrente.
- La potestà amministrativa delle Regioni e delle autonomie locali
Art.118 “vecchio” – le Regioni, ordinarie e speciali, sono chiamate a svolgere anche funzioni amministrative che andavano individuate in quelle relative alle materie di competenza legislativa, secondo il principio del parallelismo.
Nuovo art.118 à punta a delineare un’amministrazione pubblica caratterizzata dal superamento di ogni forma di centralismo, sia statale sia regionale à regola generale: tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, “salvo che per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Alle leggi statali spetta il compito di individuare le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; il legislatore statale deve provvedere all’individuazione delle funzioni attualmente esercitate a livello centrale che, non richiedendo esercizio unitario, vanno conferite alle Regioni e agli enti territoriali minori, in attuazione dei principi di cui sopra.
Secondo il nuovo art.118, gli enti territoriali sono titolari di funzioni fondamentali + funzioni loro conferite da leggi regionali e statali + funzioni proprie: compiti ulteriori di cui gli enti locali possono farsi carico nei confronti della propria collettività di riferimento, a condizione che i bilanci e le potenzialità organizzative dell’ente lo consentano.
FUNZIONE STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
È strumento di garanzia dell’unità e dell’armonia del sistema à non più ammesso
Ora la funzione statale (art.117) è di coordinamento informatico e statistico à indirizzo e coordinamento “tecnico”, non più politico – amministrativo.
- La finanza delle Regioni
La Costituzione riconosce alle Regioni autonomia finanziaria à potere di autodeterminazione sul versante della spesa + capacità di decisione in ordine alle entrate (autonomia tributaria)
PRIMA à FINANZA DERIVATA O “DI TRASFERIMENTO”
Le Regioni godevano di mezzi finanziari individuati e quantificati prevalentemente dallo Stato, e solo in minima parte dipendenti dalle loro scelte. La quasi totalità delle risorse necessarie ad adempiere alle loro funzioni normali derivava alle Regioni dal riparto del fondo comune e dai fondi speciali.
Alle Regioni era riservata solamente la fissazione delle aliquote di certi tributi, peraltro entro valori massimi e minimi già determinati dal legislatore statale.
NUOVO ORIENTAMENTO
Dal 1996 à forte riduzione del carattere derivato della finanza regionale + eliminazione dei vincoli di destinazione della spesa.
Entrate “nuove” solo regionali:
- nuovi tributi regionali propri (tasse universitarie, tasse per riufiuti, IRAP)
- addizionali a imposte erariali (sul gas e sull’IRPEF)
- compartecipazioni a tributi erariali (accise benzina, IVA)
- fondo perequativo nazionale (per superare gli squilibri socio – economici territoriali)
Anche le Regioni sono vincolate a dare il loro contributo, al fine di rispettare il “patto di stabilità” stipulato all’interno dell’UE.
NUOVO ART.119 à l’autonomia finanziaria regionale riguarda sia l’entrata che la spesa; copertura costituzionale del fondo perequativo; le Regioni possono introdurre nuovi tributi senza la necessità che una legge statale li istituisca, e possono disciplinarli interamente.
Dopo aver riconosciuto alle Regioni potere impositivo, se ne vincola l’esercizio al rispetto dei “principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che vanno fissati dallo Stato à le risorse a disposizione delle Regioni devono consentire di finanziare “integralmente” le funzioni pubbliche loro attribuite. Lo Stato destina “risorse aggiuntive” ed effettua “interventi speciali” ad hoc a favore di determinate Regioni, sia per consentire loro di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, sia per rimuovere squilibri economici e sociali, sia per favorire l’esercizio dei diritti della persona.
Art.119 à trascura di individuare a quali tributi erariali si riferisce la compartecipazione à regolati da legge ordinaria.
LA FINANZA DELLE REGIONI SPECIALI
Si basa su un sistema che assegna loro quote significative dei tributi erariali che sono puntualmente indicati nello statuto di ciascuna Regione.
L’art.119 riconosce anche ad esse (non esplicitamente, ma si ritiene sia così) la potestà legislativa concorrente di introdurre e disciplinare tributi.
- I controlli dello Stato sulle Regioni
Nuovo art.127 – il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di illegittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione à controllo successivo.
Tuttavia lo Stato può denunciare alla Corte la violazione di qualsiasi norma costituzionale, mentre le Regioni possono impugnare solo le leggi statali relative alla sfera di loro competenza.
Art.125 – il controllo statale sugli atti amministrativi delle Regioni à non esiste più
Ora esiste solo il controllo sulla gestione à verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa à riscontro sulla funzionalità ed efficienza dell’azione amministrativa.
Art.134 – potere del Governo di impugnare davanti alla Corte costituzionale, sollevando un conflitto di attribuzione, qualsiasi atto non legislativo delle Regioni ritenuto invasivo della sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato à il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto e la Corte può sospenderne l’efficacia.
POTERE SOSTITUTIVO
È un potere di controllo à lo Stato si può sostituire alla Regione se vi è persistente inattività nello svolgimento delle funzioni, da cui derivi pregiudizio per gli interessi nazionali o inadempimento agli obblighi comunitari à art.120 – controllo sostitutivo a livello costituzionale: in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, oppure quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali à i poteri sostitutivi devono essere esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione à il potere sostitutivo è straordinario ed è in capo al Governo.
Può essere rimosso il Presidente della Giunta che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge à con decreto motivato del PdR, su proposta del Governo, previo parere della Commissione interparlamentare per le questioni regionali.
Art.126 – scioglimento del Consiglio per il compimento di atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge; per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi membri; per ragioni di “sicurezza nazionale”.
+ scioglimento “funzionale” nel caso dell’approvazione da parte del Consiglio di una “mozione di sfiducia verso il Presidente della Giunta”.
+ scioglimenti per impedimento permanente o morte (del Presidente) o le dimissioni volontarie.
- I raccordi fra lo Stato e le Regioni
Le Regioni possono presentare proposte di legge e richieste di referendum abrogativo e costituzionale; i delegati regionali partecipano all’elezione del PdR.
Collaborazione Stato – Regioni:
- Proposte
- Richieste di parere
- Convenzioni
- Consultazioni
- Accordi di programma
- Istituzione organi
- Reciproca informazione
- Intesa
LA CONFERENZA STATO – REGIONI
Organo permanente composto dal PdC e dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, alle cui riunioni possono partecipare i Ministri a volta interessati e altri funzionari pubblici.
Partecipa a tutti i processi decisionali di interesse regionale.
Esiste la Conferenza Stato – Città e autonomie locali.
Le Conferenze insieme danno vita alla Conferenza unificata.
PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE
Richiede che gli strumenti di raccordo creati dal legislatore statale vadano applicati non per mero ossequio formale, ma al fine di realizzare una sostanziale e fattiva collaborazione; qualche forma di raccordo va comunque realizzata anche in assenza di precise disposizioni legislative, quando concorre una molteplicità di interessi eterogenei, riferibili a soggetti diversi e tutti di rilievo costituzionale.
Art.118 – il legislatore è tenuto a prevedere forme di coordinamento e di intesa fra Stato e Regioni, ma non in generale, bensì in settori specifici: immigrazione, ordine pubblico, sicurezza, tutela beni culturali à materie di legislazione esclusiva statale.
Art.11 – i regolamenti della Camera e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali à soluzione interlocutoria, non attuata, ma di ipotetico notevole rilievo.
- Il potere estero delle Regioni
Prima era solo in capo allo Stato.
OGGI
Art.117 le Regioni hanno potestà legislativa concorrente dei rapporti internazionali e comunitari + le Regioni sono abilitate, nella loro sfera di competenza, a dare esecuzione agli accordi internazionali.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere intese “dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale”.
Treaty making power delle Regioni nei confronti degli Stati esteri.
Le Regioni e le Province autonome sono tenute a dare comunicazione delle trattative al Ministero degli Affari Esteri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Ministero può dare principi e criteri da seguire nella trattativa.
Il potere di firma è concesso alla Regione dal ministero degli Affari esteri à dopo che lo stesso ministero ha accertato “l’opportunità politica e la legittimità dell’accordo”.
Art.117 – Le Regioni e le province autonome di Treno e Bolzano, nelle materie di loro competenza … provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali à accordi internazionali ratificati.
- Le Regioni e l’Unione europea
Le norme europee possono incidere sulle competenze regionali, fino al punto di derogare alla “normale distribuzione costituzionale delle competenze interne”.
Le Regioni hanno potestà legislativa concorrente nelle materie di “rapporti delle Regioni con l’UE”.
Art.117 – le Regioni … nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione … degli atti dell’UE, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA FORMAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO
FASE ASCENDENTE
à la Conferenza Stato – Regioni dedica almeno due volte l’anno una apposita sessione allo scopo di raccordare le linee della politica nazionale relativa all’elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle Regioni
à Comitato delle Regioni, composto da rappresentanti regionali nominati su proposta dei Governi regionali, con potere di dare pareri al Consiglio e alla Commissione UE
à possono partecipare rappresentanti delle Regioni nelle delegazioni del Governo presso gli organi comunitari
à il Governo deve informare le Regioni in materia di normative comunitarie, ed in taluni casi deve essere raggiunta una formale intesa tra Governo e Regioni in sede della relativa Conferenza (Stato – Regioni)
FASE DISCENDENTE
Recepimento direttive:
à le Regioni hanno potestà di dare attuazione agli atti normativi comunitari
à lo Stato, nell’ipotesi di inerzia del legislatore regionale, predispone provvisoriamente apposite disposizioni di attuazione
à le Regioni eseguono anche i regolamenti comunitari. Se inattive, il PdC affida il compito ad un Commissario
à in caso di urgenza, opera direttamente il CdM
- Le autonomie locali
Art.114 – i Comuni e le Province (assieme alle Regioni e alle Città metropolitane) sono “enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.
ORGANI DI PROVINCE E COMUNI
3 organi fondamentali: Consiglio, Giunta e Presidente (nei Comuni = Sindaco)
Il corpo elettorale (dal 1993) elegge a suffragio universale diretto i Consigli provinciale e comunale, ma anche il Presidente della provincia e il Sindaco del comune. Tutte le cariche durano 5 anni.
Il Presidente provinciale e il Sindaco possono nominare e revocare i membri della Giunta (assessori).
Nei Comuni con più di 15.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con quella di componente del Consiglio.
Il Presidente della Provincia e il Sindaco, insieme alla Giunta, provvedono alla conduzione dell’ente locale.
Il Consiglio è organo di indirizzo e controllo, può votare a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti dell’esecutivo à anche qua aus simul stabunt, aus simul cadent.
Il Sindaco opera come ufficiale del Governo, nel senso che svolge, come organo statale, varie funzioni, ad esempio in materia di stato civile, pubblica sicurezza, elezioni, statistica. Inoltre ha il potere di adottare provvedimenti con tingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini.
- I raccordi tra le Regioni e le autonomie locali
Prima àLe Regioni dovevano esercitare i loro compiti amministrativi attraverso le Province e i Comuni, istituendo uffici e delegando funzioni + le Regioni avevano il controllo generale e preventivo sugli atti degli enti locali.
Oggi à si vuole favorire la collaborazione fra Regioni ed enti locali à nuovo art,123 – istituzione del Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali, che potrà avere un importante ruolo di raccordo: ad esempio, in vista della predisposizione delle leggi regionali in materia tributaria o di quelle concernenti la allocazione delle funzioni amministrative in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza.