Diritti dei cittadini e Doveri Costituzionali

I DIRITTI DEI CITTADINI

  1. La cittadinanza

Art.22 à nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici

L.n.91 – 5 febbraio 1992:
  • Ius sanguinis: è il criterio principale, è cittadino chi nasce da genitore cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita.
  • Ius soli: adottato sussidiariamente à è cittadino italiano chi è nato nel territorio italiano, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se la legge dello Stato dei genitori non prevede la cittadinanza per ius sanguinis. à evitare fenomeni di apolidia.
  • Iuris communicatio: da parte del minore riconosciuto o dichiarato figlio di cittadino italiano ovvero adottato da cittadino italiano, o del minore convivente con un genitore che acquisti la cittadinanza. In questo caso la cittadinanza è rinunciabile al compimento della maggiore età, se l’interessato è in possesso di altra cittadinanza.
  • per elezione: straniero o apolide il cui padre, madre, nonna, nonno sia stato cittadino per nascita, che presta servizio militare o assuma un impiego statale, o che al raggiungimento della maggiore età, risieda da almeno due anni in Italia, oppure lo straniero nato in Italia che vi risieda fino alla maggiore età. à l’interessato deve fare richiesta per divenire cittadino italiano.
  • a domanda: per decreto del Ministero dell’Interno, se uno straniero o apolide si sposa con un cittadino italiano, dopo sei mesi di residenza in Italia o tre anni di matrimonio. Tale richiesta può essere respinta se il richiedente è condannato per delitti inerenti alla sicurezza pubblica.
  • per concessione: con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’Interno, per lo straniero che risieda in Italia da un certo numero di anni (da tre a dieci), variabile o meno a seconda che lo straniero possieda o meno i requisiti. Nella maggior parte dei casi l’acquisto della cittadinanza italiana si collega alla residenza in Italia (salvo il caso dello straniero che presti servizio militare o assuma un impiego statale).

PERDITA DELLA CITTADINANZA
Se il cittadino italiano possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, può rinunciare volontariamente a quella italiana qualora risieda o stabilisca la sua residenza all’estero.
Può avvenire anche a titolo sanzionatorio à 1) per il cittadino che accetta un impiego o una carica pubblica in un altro Stato o in un ente internazionale in cui non partecipi l’Italia, e non accetti l’invito (eventuale) del Governo di abbandonare tale carica 2) vale anche per il cittadino che durante una guerra con uno Stato estero abbia accettato o conservato un impiego o carica pubblica in tale Stato, o abbia prestato servizio militare in esso senza esservi obbligato, o abbia riacquistato volontariamente la cittadinanza del medesimo Stato
La cittadinanza viene persa alla cessazione dello Stato di guerra.

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA
Può essere volontario o rinunciabile, per coloro che abbiano perduto la cittadinanza e si trovino in certe condizioni.
Al cittadino spettano diritti politici (soprattutto il voto) e doveri pubblici (difendere la patria…).

CITTADINANZA EUROPEA
Si possiede per il solo fatto di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’UE e non sostituisce quella nazionale, ma la completa. Il cittadino dell’Unione gode dei diritti attribuiti dai Trattati fra cui, ad esempio, il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell’Unione + diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali del luogo dove si risiede + voto per il Parlamento Europeo.

  1. I diritti fondamentali: aspetti generali

Un Bill of Rights è contenuto nella parte I della Costituzione (artt.13-54) ( rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici)

Il punto di riferimento è l’art.2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

  1. L’inviolabilità dei diritti costituzionali

Non è una formula destinata soltanto a conferire solennità ai diritti successivamente elencati àaffermando tale inviolabilità si rigetta la teoria dei diritti pubblici subiettivi elaborata dalla dottrina tedesca nel 19 sec. , secondo la quale i diritti dei cittadini nei confronti dello Stato erano considerati frutto di autolimitazioni del potere statale, che poteva sempre rimuoverle e riespandersi. L’inviolabilità dei diritti fondamentali si radica nell’anteriorità dei diritti della persona umana rispetto all’ordinamento giuridico.
L’ordinamento giuridico non può istituire, stabilire, creare i diritti innati di ogni essere umano, li può solo riconoscere ( questo perché i diritti inviolabili sono caratterizzati da precedenza ontologica rispetto allo Stato)à l’art.2 si collega a:
  • Dichiarazione d’indipendenza USA 1776 (gli uomini sono dotati di certi inalienabili diritti – Vita, Libertà, ricerca della Felicità)
  • Dichiarazione dei diritti dell’uomo Francia 1789 (nessun potere dello Stato può disporre dei diritti fondamentali: neppure quando si attiva il processo di revisione costituzionale)

Inviolabilità proclamata all’art.2: inviolabilità significa irrivedibilità, inderogabilità, intangibilità dei diritti fondamentali.
I principi supremi non sono solo protetti dal potere esecutivo, ma sono anche limite per la legge del Parlamento e ogni altro atto giuridico.
La Corte costituzionale ha affermato che i principi supremi della Costituzione italiana “non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali”.
à inviolabile solo il contenuto essenziale dei diritti fondamentali, lasciando alla dinamica della produzione del diritto i diversi modi di esercizio di tali diritti, che possono, e talvolta debbono, variare nel tempo à il potere di revisione costituzionale può perciò intervenire sulle disposizioni costituzionali riguardanti i diritti fondamentali, modificandone la disciplina à ciò che è impedito è di incidere sul contenuto essenziale di tali diritti. Pena: intervento della Corte Costituzionale che ne dichiara l’illegittimità.

I DIRITTI INVIOLABILI SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione ne qualifica di inviolabili solo alcuni, in particolare: libertà personale (Art.13), libertà di domicilio (Art. 14) libertà e segretezza della corrispondenza (art.15) e il diritto di difesa giurisdizionale (art.24)
Ciò non esclude gli altri, è chiaro che alcuni diritti, come la libertà di manifestazione del pensiero o di associazione, sono inviolabili anche se non così qualificati dalla Costituzione.Il problema è discusso in relazione ai Diritti ECONOMICI e SOCIALI.

  1. I titolari dei diritti fondamentali: a) i singoli e le formazioni sociali. Il principio personalista.

L’art.2 impone alla Repubblica di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove i svolge la sua personalità à libertà associazione (art.18), diritti famiglia (artt.29 e ss), libertà sindacale (art.39), di associarsi in partiti politici (art.49), libere associazioni di fedeli (art.19), confessioni religiose (art.7 e 8), minoranze linguistiche (art.6).

Supera la concezione ottocentesca( i soli soggetti sono individui), e la concezione fascista( lo Stato inquadrava le associazioni professionali negli organi dello Stato-Stato corporativo- ed era diffidente verso altre forme di associazione privata)

Il protagonista dei diritti fondamentali è un io alla cui origine c’è un noi à il soggetto titolare dei diritti fondamentali è un essere relazionale àtanto è vero che i quattro Titoli che suddividono la prima parte della costituzione sono definiti “rapporti” (civili, etico-sociali, economici, politici).

Formazioni sociali à base naturale: famiglia e minoranze linguistiche; base volontaria: associazioni, anche non riconosciute (partiti politici, sindacati, religioni…)
à esclusi gli enti pubblici, che non possono essere considerati espressione di pluralismo sociale
à le formazioni sociali sono espressione di quella spontanea solidarietà e vivacità dell’ordine sociale alla quale l’ordinamento dà la priorità

  1. (segue) I titolari dei diritti fondamentali: b) i cittadini e gli stranieri

L’art.2 non distingue tra cittadini e stranieri, ma al contrario riconosce i diritti inviolabili agli uomini in genere e non lascia spazio a distinzioni arbitrarie basate sulla cittadinanza.

à non tutti i diritti fondamentali che spettano al cittadino sono automaticamente riconosciuti anche allo straniero; anche nel caso di attribuzione di un diritto fondamentale allo straniero, non è detto che l’ampiezza e i limiti di tale diritto coincidano con quelli che incontra il cittadino nel godimento del medesimo diritto (es.: solidarietà umana VS necessità di proteggere le frontiere).
à lo straniero sicuramente non è titolare di diritti politici, quale il voto e la libertà di associarsi in partiti politici.Il Legislatore potrà estendere il godimento di certi diritti politici .

Vi è difficoltà nel definire il criterio in base al quale individuare i diritti fondamentali che non spettano agli stranieri.
La Costituzione riferisce ai soli cittadini quindi Letteralmente agli stranieri non sarebbe concesso: diritti politici; libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio (art.16); libertà di riunione (art.17); di associazione (art.18); diritto al mantenimento e all’assistenza sociale (art.38)à la Corte costituzionale ha proceduto “caso per caso”, riconoscendo: libertà di circolazione, diritto di difesa, diritto alla salute e alle cure mediche, diritto alla vita à tuttavia (art.10 Cost.) la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

LIMITI AL GODIMENTO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI STRANIERI
In alcuni casi il godimento è uguale (libertà di riunione, manifestazione del pensiero…), in altri no (libertà di ingresso, di circolazione e di soggiorno à il diritto internazionale non riconosce un diritto individuale a fare ingresso nel territorio di uno Stato diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, bensì solo il diritto di emigrare)Art 13 dalla “Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo”.

  1. I diritti fondamentali non scritti

Negli anni si fanno pressioni per nuovi diritti: attualmente riguardano per lo più questioni attinenti al biodiritto e vengono rivendicati in base al diritto alla privacy, a sua volta sviluppato come generale diritto all’autodeterminazione.
à N.B. i diritti sono legati l’uno all’altro in un complesso equilibrio di rapporti à introdurre nuovi diritti potrebbe indebolire i vecchi à la Costituzione considera impossibile la tutela di diritti non esplicitamente previsti in essa…tuttavia la Corte costituzionale ha ammesso l’esistenza di ulteriori diritti fondamentali rispetto a quelli elencati, riconoscendo i diritti fondamentali inviolabili necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti e talvolta riconoscendone di nuovi (diritto all’identità personale, alla libertà sessuale, al nome come segno distintivo della personalità)

  1. Il sistema multilivello della tutela dei diritti fondamentali

Convenzione europea dei diritti dell’uomo + Unione europea à l’attuale apertura sovranazionale permette una rimodulazione del catalogo dei diritti fondamentali e del loro contenuto alla luce degli orientamenti giurisdizionali che maturano presso la Corte EU dei diritti dell’uomo e presso la Corte di Giustizia della Comunità Europea.

  1. I diritti fondamentali e l’Unione europea

Inizialmente le Comunità europee non si occupavano di diritti fondamentali, ogni Stato membro ne aveva il compito per sé.
Dopo l’affermazione dei principi della supremazia del diritto comunitario e dei suoi effetti diretti à il vuoto dei trattati istitutivi in materia di diritti fondamentali à la Corte di giustizia europea ha ritenuto toccasse a lei garantire la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nei confronti degli atti delle istituzioni comunitarie àcoprendo la lacuna con la Carta europea dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000) à non ha valore giuridicamente vincolante, quindi la tutela resta alla Corte di giustizia e ai suoi provvedimenti.

Garanzia giurisprudenziale della Corte di giustizia:
  • Tradizioni costituzionali comuni e Convenzione europea dei diritti dell’uomo
  • Separazione, 2 sistemi di valori, 2 ordini di giudici, 2 ambiti di applicazione à diritto comunitario VS diritto nazionale à la tutela della Corte di giustizia si rivolge principalmente ed essenzialmente agli atti delle istituzioni comunitarie nell’esercizio delle loro funzioni
  • Incorporation à quando la giurisprudenza della Corte di giustizia va ad interessare gli Stati membri e la loro normativa à si usa quando gli Stati membri danno attuazione a normative comunitarie o vogliono limitare diritti oggetto di Trattati della Comunità europea.

Il trattato di Lisbona, attualmente in fase di ratifica, prevede che la Carta dei diritti sia equiparata ai trattati comunitari quanto ad effetti giuridici ed inoltre consente l’adesione dell’UE alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

  1. I diritti fondamentali e la CEDU

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)
à ha iniziato ad avere efficacia dal suo recepimento, il 4 agosto 1955, ed ha assunto l’efficacia di una comune legge ordinaria
àla Convenzione è stata per lungo tempo considerata pacificamente in tutto e per tutto fonte del diritto primaria dal punto di vista dell’ordinamento interno, derogabile da parte di leggi o atti aventi forza di legge successivi

COPERTURA COSTITUZIONALE DELLA CEDU à per garantire una resistenza nei confronti delle leggi ordinarie à individuata negli art. 10, 11, 2 e 111 Cost. à inoltre la Corte costituzionale ha affermato l’atipicità delle norme internazionali di tutela dei diritti umani à quindi esse non possono essere abrogate da leggi ordinarie
La potestà legislativa è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali.
CEDU à fonte ordinaria, però dotata di copertura costituzionale in forza dell’art. 117 Cost.; per questioni di incompatibilità tra norme ordinarie e CEDU non si può disapplicare la CEDU semplicemente, ma bisogna richiedere un giudizio della Corte costituzionale à al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale.

  1. Il principio di eguaglianza

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge à eguaglianza formale, art.3. Essendo la Costituzione rigida tale principio è vincolante anche per il legislatore.
Il principio di eguaglianza richiede che situazioni eguali ricevano un eguale trattamento giuridico e che situazioni differenti ricevano un differente trattamento giuridico.
La garanzia del principio di uguaglianza era costituito dalla legge, oggi si è sviluppata l’esigenza di garantire l’ eguaglianza anche nei confronti della legge.
IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA à la Corte valuta la coerenza delle distinzioni e delle assimilazioni operate dal legislatore, alla luce del trattamento che le leggi riservano ad altre fattispecie comparabili con quella contestata.

Il giudizio di eguaglianza – CRITERI:
  • Correttezza della classificazione: operata dal legislatore in relazione ai soggetti considerati
  • Trattamento omogeneo: commisurato alle caratteristiche della classe di persone a cui è riferito
  • Proporzionalità del trattamento giuridico: rispetto alla classificazione operata dal legislatore, proporzionalità esaminata in relazione agli effetti pratici prodotti.

Eguaglianza sostanziale Art.3 c.2à è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
à trattamenti privilegiati in favore delle categorie deboli, per omogeneizzare le condizioni di partenza.
I due principi si completano.

  1. La riserva di legge e la riserva di giurisdizione come tecniche di garanzia dei diritti fondamentali

Sono istituti di garanzia generale dei diritti fondamentali nell’ordinamento italiano.

RISERVA DI LEGGE à la Costituzione richiede che una materia sia disciplinata dalle leggi del Parlamento, ad esclusione dei regolamenti dell’esecutivo à utilizzate spesso quando si tratta di chi debba stabilire i limiti di godimento dei diritti fondamentali.
È un limite agli interventi normativi del potere esecutivo e configura, perciò, una garanzia contro le ingerenze arbitrarie del potere esecutivo.
Limite anche per il Parlamento che è tenuto direttamente a disciplinare le materie coperte da riserva.
In tali materie il Governo può intervenire con decreti-legge e decreti legislativi, in quanto l’adozione di tali atti prevede sempre l’intervento del parlamento.
Ciò che la riserva di legge esclude è l’esercizio del potere regolamentare del Governo o l’attribuzione all’amministrazione e al giudice di poteri così largamente discrezionali.

  • Riserva assoluta: richiede che la materia sia disciplinata integralmente dalle leggi àla legge deve definire “i casi e i modi”
  • Riserva relativa: richiede soltanto che il legislatore stabilisca direttamente la disciplina di principio, che può poi essere sviluppata e completata da successivi regolamenti dell’esecutivo à una tal cosa deve essere fatta “in base alla legge” o “secondo disposizioni di legge”

RISERVA DI GIURISDIZIONE à prevede che soltanto un atto dell’autorità giudiziaria possa intervenire per disporre restrizioni ai diritti fondamentali, e in particolare alla libertà personale, di domicilio, di corrispondenza e di stampa.
Art.101 Cost. garantisce il rispetto da parte di tutti dei limiti posti dalla Costituzione e dalla legge ai diritti fondamentali.
In casi di necessità e urgenza può intervenire un atto dell’autorità di pubblica sicurezza, che va però validato dall’autorità giudiziaria entro un termine molto breve di tempo.

  1. La tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali (rinvio)

La violazione di un diritto fondamentale potrà, in linea di massima, essere lamentata davanti al giudice competente, ordinario o amministrativo.

Non esiste per il cittadino la possibilità di ricorso diretto alla Corte costituzionale, accessibile solo con le vie tradizionali (ricorso incidentale) à sempre più frequentemente i cittadini non soddisfatti della tutela ottenuta davanti ai giudici nazionali si rivolgono alle Corti internazionali (Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, accessibile in via sussidiaria solo dopo aver esaurito i metodi di protezione ordinari interni).

  1. La libertà personale

Art.13 inviolabilità della libertà personale à tutela la libertà della persona contro l’assoggettamento temporaneo o duraturo del proprio corpo ad ogni tipo di coercizione.

Le detenzioni, le ispezioni, le perquisizioni personali e in genere tutte le forme di restrizione della libertà personale sono circondate dalle due garanzie fondamentali della riserva di legge assoluta e della riserva di giurisdizione, e quindi devono essere previste in modo tassativo da una legge e possono essere attuate solo a seguito di un motivato atto dell’autorità giudiziaria.
à l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori in casi eccezionali di necessità e urgenza, che vanno comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria, la quale ha 48 ore per convalidarli a pena della revoca e perdita di ogni effetto del provvedimento.
à tra i provvedimenti provvisori adottabili di cui sopra: arresto nel caso di flagranza di reato; fermo di soggetti gravemente indiziati; fermo di soggetti per pericolo di fuga; fermo clandestini.

CATEGORIE DI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DI LIBERTA’ PERSONALE:
  • Disposte in seguito a sentenza di condanna definitiva a pena detentiva
  • Misure cautelari à esposte per 3 ragioni: a) per preservare la genuinità delle prove b) per evitare la fuga dell’imputato c) per evitare che l’imputato commetta altri gravi delitti
  • Carcerazione cautelare à non può essere disposta per un tempo indefinito à il legislatore fissa i termini massimi della carcerazione preventiva
  • Misure di prevenzione  à introdotte soprattutto per combattere i fenomeni di criminalità organizzata, e che possono venire imposte ad vasta ed eterogenea categoria di soggetti à applicate indipendentemente dalla commissione di reati à non possono essere disposte sulla base di semplici sospetti, cioè sulla base di presupposti soggettivi e incontrollabili

Il privato gode di garanzie contro queste misure à ricorso al Tribunale della libertà: riesamina in tempi brevissimi la misura coercitiva della libertà personale disposta dall’autorità giudiziaria. Inoltre l’art.111c.7 Cost. ammette sempre il ricorso in Cassazione contro tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale.

  1. La libertà di domicilio

Art.14 – inviolabilità del domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altri dai luoghi dove si svolge la propria vita intima e come diritto alla riservatezza su quanto si compie in quegli stessi luoghi.

Domicilio: qualsiasi luogo separato dall’ambiente esterno di cui la persona possa disporre, compresi i luoghi di lavoro, le sedi di partiti politici, sindacati e associazioni, oltre che, ovviamente, il luogo di abitazione, sia esso una casa o una roulotte, oppure anche una sistemazione temporanea come una tenda durante le vacanze.

GARANZIE ALLE LIMITAZIONI DELLA LIBERTA’ DOMICILIARE
Il domicilio viene inteso dalla Costituzione come il prolungamento nello spazio della persona fisica, degno per questo di identica garanzia.
Non possono essere eseguite ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi previsti dalla legge e con atto motivato dell’autorità giudiziaria; in casi eccezionali di necessità e urgenza l’autorità di pubblica sicurezza può procedere senza l’ordine dell’autorità giudiziaria, salva la necessità di una sua convalida nei medesimi tempi ristretti previsti per gli interventi limitativi della libertà personale.

Non c’è la riserva di giurisdizione per alcuni casi (ispezioni ai fini di sanità pubblica, incolumità pubblica, fini economici e fiscali).

  1. La libertà di comunicare riservatamente

Art.15 – garantita la libertà e la segretezza della comunicazione e della corrispondenza.
Limitazioni di questa libertà possono avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge à la riserva di giurisdizione è intesa in modo particolarmente rigoroso, al punto che a nessun soggetto è permesso interferire in tali comunicazioni, se non previo ordine, preciso e circostanziato, dell’autorità giudiziaria.

In particolare, proprio per quanto riguarda le intercettazioni, il codice di procedura penale prevede che, se eseguite illecitamente dalla polizia, esse non possano essere utilizzate nel processo.



  1. Le libertà di circolazione, soggiorno, espatrio ed emigrazione

Art.16 – la Costituzione tutela la libertà di circolazione e la libertà di soggiorno in tutto il territorio nazionale à muoversi liberamente su tutto il territorio + stabilire dimora  o domicilio o sede lavorativa ovunque.

Il legislatore può limitare la libertà di circolazione e soggiorno solo per motivi di sanità e pubblica sicurezza, quindi solo per tutelare la salute fisica e psichica dei cittadini (salute garantita dall’art.32). Tali libertà non sono assistite da riserva di giurisdizione.
La Costituzione fa divieto al legislatore di porre norme limitative della libertà di circolazione e di soggiorno motivate da ragioni politiche.

LIBERTA’ DI ESPATRIOà garantendola, la Costituzione pone una riserva di legge assoluta ma non rinforzata, in quanto attribuisce al cittadino il diritto di uscire dal territorio dello Stato e di rientrarvi liberamente “salvi gli obblighi di legge” à uno di questi è di munirsi di documento d’identità valido.
Esso può essere limitato in determinate circostanze: necessità del consenso del genitore per l’espatrio del figlio minore, esigenze di giustizia (misure detentive o di restrizione della libertà personale).

LIBERTA’ DI EMIGRAZIONE à si risolve in una libertà meramente negativa, e cioè nella sola assenza di divieti all’uscita dal territorio italiano, ma ha anche la struttura della libertà positiva, che impegna lo Stato in attività di indirizzo e controllo del fenomeno dell’emigrazione, a tutela degli emigranti stessi, mediante l’istituzione di uffici anche dislocati all’estero che offrano facilitazioni e assistenza.

  1. La libertà di riunione

Art.17 diritto dei cittadini, ma anche per gli stranieri, di riunirsi pacificamente e senz’armi à ogni riunione è protetta dalla Costituzione, indipendentemente dal luogo ove si tiene, a condizione che si svolga in modo pacifico e con modalità tali da non costituire una minaccia per l’incolumità o per la sicurezza degli altri cittadini.

LIMITI ALLA LIBERTA’ DI RIUNIONE
Si richiede preavviso all’autorità di pubblica sicurezza per le sole riunioni che si svolgono in luogo pubblico. Più precisamente, i promotori di una riunione in luogo pubblico sono tenuti ad avvisare il questore almeno 3 giorni prima della riunione à il preavviso permette all’autorità di pubblica sicurezza anche di vigilare sullo svolgimento della riunione ed eventualmente intervenire per scioglierla qualora essa degeneri in comportamenti pericolosi per la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti o di coloro che si trovano a passare nel luogo in cui essa si svolge.

Le sole ragioni per le quali tutte le riunioni, ovunque esse si svolgano, possono essere sciolte sono legate, infatti, a comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

  1. La libertà di associazione

La tutela di tale libertà si inserisce in un più ampio disegno volto a valorizzare il pluralismo sociale e le formazioni sociali, i cui tratti fondamentali sono tracciati dall’art.2 Cost.
La libertà di associazione è sancita dall’art. 18, che tutela in via generale tutte le formazioni sociali a carattere volontario à diritto di costituire nuove associazioni senza che sia possibile imporre alcuna forma di autorizzazione da parte della pubblica autorità + diritto ad aderire ad associazioni già esistenti nonché di recedervi.

LIMITI ALLA LIBERTÁ DI ASSOCIAZIONE
Sono vietate le associazioni che perseguono fini vietati ai singoli dalla legge penale (es.: associazioni a delinquere o mafiose o che perseguono fini violenti).
Non è vietata l’associazione che mantiene segreto l’atto costitutivo o lo statuto o i nominativi dei soci, ma quella che nasconde alcuni elementi per mirare a generare centri di potere occulto, con carattere in senso lato politico.
Sono vietatele associazioni segrete e le associazioni che perseguono fini politici con organizzazioni di carattere paramilitare.

Esse sono vietate per tutelare l’effettiva democraticità del sistema politico, impedendo la formazione di organizzazioni che mirino alla conquista o alla gestione del potere senza rispettare le procedure democratiche tracciate dalla Costituzione stessa.

Per sciogliere le associazioni vietate occorre l’intervento dell’autorità giudiziaria.

I PARTITI POLITICI
Art.49 – sono semplici associazioni non riconosciute e sono soggetti al regime generale di tale tipo di associazioni à i partiti costituiscono le forme di aggregazione attraverso le quali i cittadini possono concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale à il solo limite è il metodo democratico che deve caratterizzare l’azione politica dei partiti à per impedire l’usurpazione violenta dei poteri ed orientare l’azione politica al rispetto della sovranità popolare affidata alle maggioranze legalmente costituite.

Non sono vietati i partiti anti – sistema, però è proibita la riorganizzazione del partito fascista.

LIMITI ALL’ISCRIZIONE AI PARTITI POLITICI
Il legislatore può stabilire limitazioni di iscrizione per alcune categorie di cittadini, chiamati a svolgere funzioni istituzionalmente imparziali (magistrati, militari in carriera in servizio attivo, agenti di polizia, diplomatici e consolari all’estero)

FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI
Esiste un sistema di contributi al finanziamento dei partiti.
Con il referendum del 1993 è stato abrogato il finanziamento tramite i gruppi parlamentari, ma è rimasto il contributo pubblico alle spese elettorali. Per un periodo è stata in vigore una forma di finanziamento volontario dei partiti, abrogata nel 1999. Dal 2002 è stato re-introdotto il sistema del rimborso alle spese sostenute nelle campagne elettorali dai partiti o movimenti che abbiano raggiunto una certa soglia di voti validamente espressi in occasione delle elezioni politiche nazionali e regionali e di quelle del Parlamento europeo.

I SINDACATI
L’organizzazione sindacale è libera (art.39). L’art. garantisce la più ampia libertà di costituire, aderire, recedere, organizzare senza alcun vincolo i sindacati di lavoratori o di datori di lavoro.
In via teorica i sindacati che si iscrivessero ad uffici pubblici centrali o locali, dotati di ordinamento interno a base democratica, avrebbero la possibilità di stipulare contratti collettivi con efficacia generale, e cioè per tutti gli appartenenti alla categoria di lavoratori cui si rivolge il contratto. Tale possibilità non è mai stata attuata in quanto è sempre mancata una legge di attuazione.
Anche i sindacati, come i partiti politici, sono semplici associazioni non riconosciute. Di conseguenza, i contratti collettivi di lavoro sono privi, dal punto di vista giuridico, di efficacia generale ed hanno effetti vincolanti solo tra le parti firmatarie, al pari di tutti gli altri contratti di diritto privato.

  1. La libertà religiosa

Art.3 – vieta esplicitamente ogni discriminazione basata sulla religione.

Art.19 – protegge anzitutto la libertà del singolo, cittadino o straniero, di professare e propagandare la propria religione. Ad ogni individuo è riconosciuta e garantita, quindi, non solo la libertà di aderire personalmente a un determinato credo religioso, ma anche la libertà di propagandare la propria fede per indurre altri ad aderirvi, eventualmente attraverso la critica delle altrui convinzioni religiose purché la critica non scada nel vilipendio.
Complementare alla libertà di aderire e propagandare ogni fede religiosa è la c.d. libertà negativa di religione, cioè di non professarne alcuna.

LIBERTA’ DI CULTO à la Costituzione protegge anche la libertà di esercizio del culto, sia in forma individuale che associata, sia in luogo privato che in luogo pubblico: il solo limite che incontra la libertà di culto è che non può essere esercitata con riti contrari al buon costume.

Art.20 – il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione ed istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, la sua capacità giuridica e ogni forma di attività.

In Italia i cattolici sono maggioranza per tradizione, quindi ad essi è riconosciuta una posizione differenziata à Concordato + Patti Lateranensi.

La Corte costituzionale ha in varie occasioni affermato il principio di laicità dello Stato, quale principio supremo inviolabile, che comporta non già l’indifferenza dello Stato di fronte all’esperienza religiosa, ma l’equidistanza e l’imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose à eguaglianza di trattamento delle diverse religioni.

  1. Libertà di manifestazione del pensiero

Art.21 – “pietra angolare” dell’ordinamento democratico à possibilità di divulgare il proprio pensiero, qualunque sia la modalità di espressione prescelta e qualunque sia il mezzo di trasmissione o diffusione utilizzato.

L’unico limite è il buon costume, dovendosi intendere per tale il contenuto minimo comune alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea à rispetto della dignità della persona umana à è un concetto in evoluzione à non si può applicare alle opere artistiche.

LIMITI IMPLICITI (affiancati al buon costume)
Il diritto di cronaca e critica può essere esercitato se lesivo di diritti altrui, a patto che sussistano tre condizioni: la verità dei fatti, l’utilità sociale dell’informazione, la forma civile dell’esposizione.
Limite logico, che esclude come manifestazione del pensiero la menzogna e la falsità, né la pubblicità commerciale.

Mezzi di manifestazione del pensiero: principali media à stampa, radiotelevisione e spettacoli.
Gli stampati non possono essere soggetti né ad autorizzazioni né a censure. L’unico mezzo repressivo consentito è il sequestro, successivo alla pubblicazione e disposto dall’autorità giudiziaria. à riserva di legge assoluta rinforzata + riserva di giurisdizione in termini molto rigorosi.
L’art.21 richiede anche che siano resi noti i mezzi di finanziamento delle testate, per permettere al lettore di riconoscere la proprietà (e quindi gli interessi) delle stesse.
Radiotelevisione: non è presa espressamente in considerazione dalla Costituzione. Fino a metà anni ’60 tali mezzi erano monopolio statale. Da metà anni ’60 a metà anni ’70 i privati potevano esercitare impianti televisivi via cavo locali. Da metà anni ’70 la RAI fu sottoposta alle direttive di una Commissione parlamentare in vista della sua apertura alle diverse tendenze politiche sociali e culturali.

LIBERALIZZAZIONE DELLA TV
Poco dopo (1976) la Corte costituzionale liberalizzò anche le TV private via etere in ambito locale, aprendo la strada a reti televisive private di carattere nazionale.
(1990) legge Mammì à sistema misto, pubblico e privato, con la RAI che deteneva le tre reti nazionali e i privati che potevano gestire impianti televisivi a condizione che il medesimo soggetto privato non disponesse di più di tre reti nazionali (su dodici esistenti) e non superasse il 25% delle reti previste nel piano nazionale.
(1997) tetto massimo del 20% delle reti totali in capo al medesimo soggetto + limite di risorse economiche gestibili da un unico soggetto. Chi superava tale limite doveva trasmettere anche via digitale e via cavo, entro una data limite del 31/12/2003.
(2004) Legge Gasparri, poi trasfusa nel testo unico della radiotelevisione (2005) à tutte le emittenti pubbliche e private, svolgono un “servizio di interesse generale”, mentre il ruolo del “servizio pubblico generale radiotelevisivo” si distingue soltanto per la necessità che la concessionaria adempia ad ulteriori e specifici compiti ed obblighi di servizio pubblico à dismissione della partecipazione statale in RAI fino alla sua totale privatizzazione à ora il medesimo soggetto non può diffondere più del 20% dei programmi televisivi irradiabili, ma ciò sarà applicabile solo quando sarà tutto su digitale à inoltre, coloro che già oggi trasmettono possono acquistare ulteriori impianti per la realizzazione di reti digitali terrestri, e quindi di fatto impedisce l’ingresso del nascente mercato del digitale terrestre di nuovi operatori, creando così tutte le condizioni per ricreare in futuro, in quel mercato, le medesime posizioni dominanti ora esistenti à infine, tale legge pone come ulteriore misura antitrust, un tetto massimo di ricavi percepibili del 20% del paniere SIC (sistema integrato delle comunicazioni), per evitare posizioni dominanti. Tuttavia il paniere è molto ampio e ciò non impedisce che un soggetto divenga dominante in uno dei singoli mercati di cui si compone il SIC.

SPETTACOLI TEATRALI E CINEMATOGRAFICI à L.n.161/1962, sottopone i film a controlli preventivi, da parte di apposite commissioni per prevenire le offese al buon costume e decidere se una determinata pellicola possa essere proiettata per chiunque, oppure se debba essere vietata ai minori di 14 o di 18 anni. I lavori teatrali non sono soggetti a controlli preventivi ma, al pari dei lavori cinematografici, soggetti a controlli successivi.
  1. Il diritto alla salute

Art.32 – la Costituzione riconosce e garantisce la salute come “diritto fondamentale dell’individuo” e la tutela sia come diritto del singolo, sia come interesse della collettività à diritto alle cure, alla prevenzione delle malattie e a non subire lesioni della propria salute; diritto soggettivo assoluto in verticale (pubblici poteri) e in orizzontale (altri privati). Diritto al risarcimento del danno biologico, se un terzo ingiustamente provoca un danno alla salute altrui.
La Costituzione garantisce cure gratuite solo agli “indigenti”, ma il legislatore, istituendo il Servizio sanitario nazionale (SSN) si è impegnato ad assicurare il “mantenimento” e il “recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni sociali ed individuali” à le prestazioni gratuite garantite non possono mai scendere sotto di un livello minimo, atto a garantire a tutti il nucleo essenziale del diritto alla salute e agli indigenti le cure gratuite.

L’ambiente salubre è oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo solo quando la salute del singolo entra in gioco in modo diretto ed attuale.

L’esigenza di tutelare la salute come interesse della collettività può anche richiedere di sottoporre obbligatoriamente le persone ad alcuni trattamenti sanitari quali, ad esempio, le vaccinazioni obbligatorie à i trattamenti sanitari possono essere imposti solo con disposizioni di legge e non possono violare “i limiti imposti dal rispetto della persona umana” à diritto al risarcimento dallo Stato se il vaccino obbligatorio fa danni.

Tematiche attuali à fine vita: accanimento terapeutico VS eutanasia.

  1. Il diritto all’istruzione

Di istruzione: libertà di insegnamento + libertà di istituire e gestire scuole
All’istruzione: diritto di ricevere un insegnamento e la libertà di scegliere la scuola
Art.33 – libertà di insegnamento à aspetto della libertà di manifestazione del pensiero à diritto inviolabile, può essere limitato solo al fine di tutelare altri interessi costituzionalmente protetti attraverso la consueta tecnica di bilanciamento dei valori.

Art.33 c.2 à le scuole statali devono essere istituite per tutti gli ordini e gradi. Privati, enti o associazioni possono istituire e gestire liberamente altre scuole, purché ciò non comporti oneri per lo Stato (art.33 c.3). La libertà di istituire e gestire scuole non è del tutto priva di condizionamenti, dal momento che le scuole che vogliono ottenere il riconoscimento paritario devono assumere i medesimi obblighi del servizio pubblico e rispondere ad alcuni requisiti minimi comuni a tutte le scuole.

Art.34 – libertà di accesso alla scuola – diritto/dovere di frequentare gratuitamente la scuola per un minimo di otto anni (oggi il minimo è di dieci anni e il diritto-dovere di istruzione si considera adempiuto con il conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore entro il diciottesimo anno d’età).

Al termine della scuola dell’obbligo non è assicurato a tutti il diritto di proseguire gli studi, perché la Costituzione riconosce soltanto ai “capaci e meritevoli” il diritto di raggiungere i gradi più elevati dell’istruzione, anche beneficiando, se privi di mezzi, degli strumenti che la Repubblica mette a disposizione, nei limiti dei programmi legislativi e di appositi stanziamenti di bilancio.
  1. I diritti dei lavoratori

Art.4 – tutti i cittadini hanno diritto al lavoro. La Repubblica si impegna affinché questo diritto sia reso effettivo à politica economica che tenda alla piena occupazione.

Art.4 c.2 – ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Libertà di scelta di una attività lavorativa o professione.
Libertà da irragionevoli barriere all’ingresso nel settore di lavoro prescelto (no discriminazioni per sesso, no corporazioni).
Diritto di svolgere un’attività corrispondente alla propria scelta e alle qualifiche per le quali si è stati assunti.
Diritto a non essere licenziati arbitrariamente à ammesso solo per giusta causa e per giustificato motivo.
Art.36 Diritto di ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato + retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.
Diritto al riposo giornaliero e settimanale + ferie retribuite.

TUTELA RAFFORZATA ALLA DONNA E AL MINORE
Alla donna, parità di trattamento nella disciplina delle condizioni di lavoro e nella retribuzione (accesso ai pubblici uffici senza distinzioni – art.51).
Trattamenti speciali alla donna (maternità) solo quando necessario a consentire “l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e per assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione” (art.37).

ALTRE TUTELE
Libertà di emigrazione (art.35); libertà sindacale (Art.39); diritto allo sciopero (art.40) à si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano à è un diritto costituzionale che non può essere oggetto di sanzioni civili o penali. Può incontrare limiti quando ciò sia necessario a garantire altri diritti costituzionalmente protetti.

  1. I diritti all’assistenza e alla previdenza sociale

Assistenza: garantire ad ogni cittadino (e straniero) sprovvisto di una adeguata capacità fisica al lavoro il diritto ad avere un minimo di mezzi materiali, affinché possa vivere un’esistenza degna della propria condizione umana (art.38) à spetta al cittadino “inabile al lavoro” e “sprovvisto dei mezzi necessari per vivere”.
Previdenza: spetta al lavoratore e mira ad assicurargli i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.
Art.117 à la previdenza sociale è materia esclusiva statale, la previdenza complementare o integrativa è potestà legislativa concorrente Stato VS Regioni.

Il fatto che i diritti sociali di prestazione debbano essere garantiti innanzitutto dai pubblici poteri non impedisce, tuttavia, le espressioni di solidarietà che nascano spontaneamente nella società à art. 38 u.c.: “l’assistenza privata è libera”.


  1. I rapporti familiari

(artt. 29 – 30 – 31 – 34 – 36 – 37)
29 à famiglia è società naturale fondata sul matrimonio
30 à disciplina i rapporti fra genitori e figli, anche se nati fuori dal matrimonio
31 à ai pubblici poteri il compito di agevolare “con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi”, e di proteggere “la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”
36 à lo stipendio del lavoratore deve garantire a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa
34 à le famiglie sono destinatarie degli assegni che garantiscono il diritto allo studio
37 à protezione all’”essenziale funzione familiare” della donna lavoratrice

Ad oggi è perfettamente paritaria la condizione di marito e moglie.
Ad oggi è perfettamente paritaria la condizione di figli legittimi e naturali nei rapporti personali e patrimoniali con i genitori.
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art.30).
La famiglia permette e promuove lo svolgimento della personalità degli esseri umani, non è nemica delle persone e dei loro diritti
Negata un’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto, in quanto la famiglia legittima ha chiari caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono soltanto dal matrimonio.

  1. I rapporti economici

La scelta del modello di economia da porre alla base del nuovo ordinamento repubblicano:
  • Liberali: economia di mercato
  • Sinistre: economia collettivista
  • Cattolici: economia di mercato solo se adeguatamente controllato, al fine di realizzare gli obiettivi di giustizia sociale

à COMPROMESSO: quadro economico incentrato sull’impresa privata, senza che questo portasse ad escludere la configurazione di una vera e propria economia pubblica e soprattutto senza che questo portasse ad abbandonare la vita economica del paese alle crude leggi di mercato: al contrario la libertà di impresa privata per volontà della Costituzione nasce sotto il controllo e la guida degli interventi pubblici, chiamati a correggere il mercato per orientare l’attività economica verso obiettivi di giustizia sociale.

Art.41 – iniziativa economica è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Art.42 – la proprietà può essere pubblica o privata. La proprietà privata, pur essendo riconosciuta e garantita dalla legge, può essere limitata allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Art.43 – Le nazionalizzazioni sono previste allo scopo di perseguire l’“utilità generale”.
Art.44 – la regolamentazione della proprietà terriera deve mirare al raggiungimento di “equi rapporti sociali”.
Art.45 – la cooperazione è riconosciuta e garantita per la sua “funzione sociale”.
Art.46 – la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, è volta alla “elevazione economica e sociale del lavoro”.

I pubblici poteri si assumono il compito di “adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale (Art.2)” + intervenire nei rapporti economici al fine di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3, c.2)”.

Globalizzazione à progressivo e inarrestabile processo di trasferimento di poteri prima statali ai mercati globali, con la conseguente perdita da parte degli Stati della capacità di orientare tutti quei processi economici che non sopportano di essere racchiusi entro i ristretti confini territoriali statali, all’interno dei quali soltanto gli Stati possono imporre le loro regole.

Art.117 à compare la “tutela della concorrenza” sotto forma di materia assegnata alla competenza esclusiva dello Stato, capace di tagliare trasversalmente tutte le altre materie di competenza legislativa regionale concorrente o residuale.

I pubblici poteri hanno il compito di favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale” (art.118, c.4)

Ad oggi il nucleo forte delle norme costituzionali, costituito dalla necessità di regolazione di controllo pubblico dell’economia in funzione della tutela dell’interesse generale e dei diritti delle persone, caratterizza fortemente ancora il nostro ordinamento rispetto agli stessi ordinamenti degli altri paesi membri dell’UE.


 I DOVERI COSTITUZIONALI

  1. I doveri costituzionali: impostazione solidaristica della Costituzione

Art.3 – la Repubblica ha un compito di promozione della eguaglianza sostanziale tra i cittadini, rimuovendo gli ostacoli che di fatto non consentono una partecipazione di ugual peso, spessore e livello di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
à tale traguardo richiede molte risorse (personali, intellettuali, materiali ed economico-finanziarie) à reperimento: sistema tributario (art.53)
Dovere generale di solidarietà (politica, economica e sociale) à inderogabile à nessuno può sottrarsi legittimamente al dovere di dare un suo personale contributo di solidarietà ai bisogni avvertiti dalla comunità, per la cui soddisfazione vengono attuate le politiche di welfare.

  1. Breve silloge dei doveri costituzionali

DOVERI COSTITUZIONALI
  • Dovere di lavorare: dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art.4).  Art.38 assicura l’assistenza e previdenza sociale solo a chi senza propria colpa non lavori o non possa lavorare
  • Dovere di voto: non essendo munito di sanzione, è un dovere “civico” (art.48)
  • Dovere di istruire ed educare i figli: (art.30), è un dovere familiare. La pubblica istruzione è compito della Repubblica
  • Dovere tributario: (art.53)

  1. Il dovere tributario

Reperire attraverso i tributi, le imposte e le tasse i mezzi indispensabili all’assolvimento dei propri compiti.
PUNTI ESSENZIALI:
  • Tutti: anche gli stranieri e le persone giuridiche, sono obbligati alla contribuzione
  • Capacità contributiva: è il presupposto, quindi è esclusa l’imposizione sui redditi minimi, interamente destinati alla sussistenza dei loro percettori
  • Progressività: criterio fondamentale al quale informare il sistema tributario
  • Eccezioni: sono ammesse eccezioni alla progressività, soprattutto in relazione alle caratteristiche di singoli tributi, a patto che l’impostazione complessiva del sistema rimanga progressiva, con aliquote crescenti in maniera più che proporzionale rispetto ai redditi

L’art.53 intende garantire che “ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici rivelatori di ricchezza, dai quali sia razionalmente deducibile l’idoneità soggettiva all’obbligazione d’imposta”.

  1. Il dovere di difesa

La Costituzione proclama la “difesa della patria” come “sacro dovere del cittadino” (art.52) à non si esaurisce nella difesa armata né nella partecipazione ad attività militari, ma può esprimersi anche in attività di difesa o di servizio civile, come quelle, sostitutive del servizio militare, in cui si impegnano coloro cui la legge, a partire dal 1972, consente di rifiutare per ragioni di coscienza il servizio armato.
Oggi la “leva” è sospesa dal 2007, quindi un reclutamento obbligatorio può avvenire soltanto in tempo di guerra o di crisi internazionale al fine di integrare le forze armate
Il servizio civile è ancora attivo su base volontaria, per giovani di entrambi i sessi.

“l’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” à evitare il rischio che le forze armate divengano un corpo estraneo allo Stato

La legge vieta ai militari di carriera in servizio attivo, in conformità a quanto previsto dall’art.98, c.3, per alcune categorie di pubblici dipendenti, di iscriversi a partiti politici, e ciò concorre a garantire la assoluta neutralità delle forze armate rispetto al confronto politico, anche al di là del generale dovere di imparzialità che riguarda ogni Pubblica Amministrazione e i relativi funzionari.

La Costituzione prevede anche Tribunali militari (art.102, c.3) che esercitano la giurisdizione penale nei riguardi degli appartenenti alle forze armate in servizio i quali commettano reati di natura esclusivamente militare.