Forme di democrazia diretta

  1. La sovranità popolare, il referendum e l’art.75 della Costituzione

La Costituzione italiana prevede alcuni Istituti di democrazia diretta, si accostano in funzione correttiva e integrativa, agli strumenti della democrazia rappresentativa tramite i quali si svolge normalmente la vita dell’ordinamentoà la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art.1)
àFORME DI DEMOCRAZIA DIRETTA:
  • Referendum consultivi: variazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni (art.132 e 133)
  • Referendum di revisione costituzionale (art.138)
  • Diritto di petizione (art.50), i cittadini possono rivolgersi alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità
  • Referendum abrogativi (art.75) di leggi ed atti aventi forza di leggeà il referendum è, infatti, indetto per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto con forza di legge. Esso si presenta quindi come uno strumento di “legislazione negativa” messo in atto direttamente dal popolo, secondo un modello che non ha riscontro in altre esperienze comparate.

  1. L’attuazione della disposizione costituzionale attraverso la L.n.352/1970

La legge di attuazione dell’istituto del referendum è stata approvata con estremo ritardo solo nel 1970 (L.n.352/1970).
Alcuni referendum storicamente importanti: divorzio (1974), aborto (1981)
Dagli anni ’80 il referendum è stato utilizzato come strumento “manipolativo” delle leggi, prevedendo spesso non di abrogare intere leggi, ma solo parti di esse al fine di modificarne il significato àimmettere nel sistema giuridico nuovi orientamenti e nuove proposizioni normativeà es: i referendum sui sistemi elettorali del ’91 e ’93, da proporzionale puro a misto (3/4 maggioritario – ¼ proporzionale), fino ad oggi proporzionale con premio di maggioranza.
La Corte costituzionale ha stabilito che quando il referendum riguarda l’abrogazione parziale di un testo legislativo, esso deve avere ad oggetto parti di testo legislativo dotate di un autonomo significato normativo, e non può mirare all’abrogazione di mere locuzioni verbali inespressive di contenuto normativo à altrimenti si proporrebbe al corpo elettorale una nuova norma direttamente costruita.

  1. Le proposte di referendum

L’art.75 della Cost. stabilisce che l’iniziativa referendaria spetti a:
    • 500.000 elettori
    • 5 Consigli regionali à necessaria delibera favorevole, a maggioranza assoluta dei componenti, rispettando uno scadenziario stabilito dalla legge

E’ vietato presentare richieste referendarie nell’anno solare anteriore alla scadenza di una delle Camere e nei sei mesi successivi alla loro elezione, per evitare sovrapposizioni con altre consultazioni.
Le iniziative referendarie devono essere presentate presso l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, in una data ricompresa tra il primo gennaio e il 30 settembre di ogni anno.
Se in pendenza di una richiesta referendaria, sopravviene lo scioglimento anticipato di una delle Camere il procedimento del referendum è sospeso per 365 giorni.

  1. Il controllo di legittimità dell’Ufficio per il referendum

Dopo il deposito richieste à fase dei controlli:
  • di legittimità (Ufficio per il referendum): rispetto dei termini, validità, sufficiente numero delle firme o delle deliberazioni dei Consigli, natura dell’atto della richiesta (legge o atto con forza di legge).        
    L’Ufficio cura anche l’unificazione di più richieste referendarie (per uniformità o analogia di materia)           
    L’Ufficio decide in merito all’interruzione del referendum nel qual caso il Parlamento provveda, prima della consultazione popolare, ad abrogare o a modificare le disposizioni oggetto della richiesta (purchè la nuova legge modifichi i principi ispiratori e i contenuti normativi essenziali della disciplina precedente, altrimenti il referendum si fa lo stesso)      
    L’Ufficio infine stabilisce la denominazione di richiesta di referendum da riprodurre nelle schede di votazione, per agevolare l’identificazione dell’oggetto del referendum.
  • di ammissibilità (Corte costituzionale)

Il controllo di legittimità dell’Ufficio deve essere concluso entro il 15 dicembre, con la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il controllo di ammissibilità, che a sua volta deve concludersi entro il 10 febbraio successivo.

  1. Il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale

Per verificare che la legge oggetto del referendum non rientri tra le categorie esplicitamente escluse da parte dell’art.75
à leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di ratifica dei trattati internazionali

Il referendum abrogativo non può riguardare disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato, quelle cioè il cui contenuto normativo appare così intimamente legato al disposto costituzionale da rappresentarne l’unico svolgimento possibile à una semplice abrogazione inciderebbe su un principio costituzionalmente imposto.

Accettati i referendum elettorali, a patto che non siano di semplice abrogazione perché in caso di esito positivo paralizzerebbero l’istituzione interessata à deve sussistere una normativa residuale potenzialmente sufficiente a svolgere, in caso di necessità, una consultazione elettorale.

Non ammessi referendum ai Patti Lateranensi.

Necessaria omogeneità del quesito à no domande eterogenee, perché l’elettore può esprimere solo un sì o un no, e si lederebbe la libertà di voto (art.48)

  1. Il voto e la proclamazione dei risultati

Superati i controlli di legittimità e ammissibilità, il quesito referendario viene sottoposto a voto popolare, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, previa indizione da parte del Presidente della Repubblica.
2 CONDIZIONI DEL SUCCESSO:
  • Partecipano la maggioranza degli aventi diritto al voto
  • Favorevole la maggioranza dei voti validamente espressi (escludendo la rilevanza delle schede bianche o nulle)
ESITI:
  • Positivo: l’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica con cui si proclama l’avvenuta abrogazione. (il decreto può eventualmente posticipare fino a sessanta giorni gli effetti abrogativi)
  • Negativo: non può proporsi richiesta di referendum per l’abrogazione del medesimo atto legislativo, prima che siano trascorsi cinque anni.