Il Presidente della Repubblica e il Governo

                           IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  1. L’elezione

È affidata al Parlamento in seduta comune, cui si aggiungono 3 delegati per ogni Regione (1 per la Valle d’Aosta) eletti dai rispettivi Consigli (di solito fra gli stessi Consiglieri regionali) in modo tale da assicurare la rappresentanza delle minoranza (art.83)
à egli rappresenta in modo simbolico l’unità nazionale.

PROCEDIMENTO ELETTORALE
Trenta giorni prima che il settennato presidenziale giunga al termine, il Presidente della Camera convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per l’elezione del nuovo Capo dello Stato (Art.85) – la scadenza si determina con il giorno in cui egli prestò giuramento.
2 eccezioni:
  • se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione si sposta a 15 giorni dopo la prima riunione delle nuove Camere
  • se il Presidente muore o è colpito da impedimento permanente o si dimette, il Presidente della Camera indice l’elezione del nuovo PdR entro 15 giorni

La prassi è l’impossibilità di presentare candidature ufficiali per la carica di PdR à i nomi degli aspiranti sono proposti in via informale dalle forze politiche, o emergono nel corso delle votazioni à si vota ma non si discute.

Lo scrutinio è segreto per svincolare il PdR da ogni maggioranza partitica.
Ogni elettore può:
  • esprimere un voto
  • lasciare bianca la scheda
  • astenersi al voto

I QUORUM ELETTORALI
Art.83 – per l’elezione è richiesta la maggioranza dei 2/3 nelle prime tre votazioni; dalla quarta in poi basta la maggioranza assoluta (metà più uno dei membri del collegio elettorale).
N.B.: l’altra maggioranza esistente è quella semplice, cioè dei presenti.

Resta indefinito il numero delle votazioni effettuabili.
Finora soltanto Cossiga e Ciampi sono stati eletti entro le prime tre votazioni.

REQUISITI DI ELEGGIBILITÁ
Art.84 – può essere eletto PdR ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d’età e goda dei diritti civili e politici à non possono diventarlo gli stranieri, gli apolidi e gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

  1. La carica presidenziale

Prima di assumere le funzioni il Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune, non più integrato dai delegati regionali (art.91).
La carica dura 7 anni.
Prorogatio del Capo dello Stato à durata va oltre i 7 anni solo nel caso le Camere siano sciolte o manchi meno di 3 mesi alla loro scadenza. Il PdR prorogato può solo compiere di propria iniziativa, fra gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, quelli indifferibili per Costituzione o per legge.

LIMITI AL PdR
Art.84 – l’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica à né cariche pubbliche, né cariche private, nemmeno l’esercizio di attività commerciali e professionali: per preservarne l’indipendenza e l’imparzialità à può appartenere (non in ruoli direttivi) ad associazioni o istituti culturali e scientifici non legati a partiti.

IMPEDIMENTI TEMPORANEI E PERMANENTI
Se il PdR non può svolgere le proprie funzioni le svolge il Presidente del Senato.
Se l’impedimento è temporaneo, cessato questo riacquista i suoi poteri. Se l’impedimento è permanente, la supplenza vale fino al giuramento del nuovo PdR.

CAUSE DI CESSAZIONE ANTICIPATA E DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO O PERMANENTE DEL MANDATO PRESIDENZIALE
1)      morte o dimissioni
2)      infermità fisica o mentale: l’accertamento richiede una valutazione medico-scientifica (“tecnica”), funzionale a quella “politica”, necessaria a qualificare l’impedimento (“temporaneo o permanente”). Finora è successo solo a Segni (1964). La Costituzione non precisa a chi spetta accertare l’impedimento à ad accertare l’impedimento dovrebbero concorrere in modo paritario i Presidenti delle Camere e del Consiglio.
3)      supplenza in caso di visite ufficiali all’estero
4)      sospensione in caso di messa in stato d’accusa: art.90 – viene sospeso quando è in Stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per alto tradimento o attentato alla Costituzione.

ART.134:
5)      dimissioni: sono immediatamente efficaci e irrevocabili, l’atto di dimissione è personale (compiuto dal PdR come soggetto privato) e non richiede controfirma governativa à finora in 6 hanno rassegnato le dimissioni, per diversi motivi.
6)      decadenza: è puramente teorica à se si perdono la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politi (cioè i requisiti di eleggibilità alla carica).
7)      destituzione: nel caso il PdR venga accusato per attentato alla Costituzione o alto tradimento à la destituzione, disposta con sentenza di condanna, integra la sanzione penale, a cui peraltro già si ricollega normalmente, nel caso di gravi reati, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

Il supplente si chiama “Presidente supplente della Repubblica” e cessa di essere tale qualora perda la Presidenza del Senato à finché dura la sostituzione, colui che fa le veci del Capo dello Stato rimane sospeso non solo dalle funzioni inerenti alla presidenza del Senato, ma anche da ogni altra carica o attività inconciliabile con l’ufficio al vertice della Repubblica.

RIELEGGIBILITÁ
Non è esclusa da nessuna norma costituzionale, quindi non ci sono limiti, e può essere anche immediata.

Art.59 – il PdR che termina la carica, entra di diritto a far parte del Senato (a meno che non preferisca rinunziarvi); il seggio parlamentare conferitogli è vitalizio; tale ingresso viene semplicemente comunicato all’Assemblea dal Presidente, mentre non si procede a verifica dei titoli di ammissione.

Art.84 – al Capo dello Stato spetta un assegno (per un ammontare stabilito dalla legge). Deve essere elevato in quanto l’esercizio di tale carica è incompatibile con ogni altra.
Gli spetta anche un supporto tecnico à apposita struttura organizzativa: Segretariato generale della Presidenza della Repubblica à il Segretario è scelto con decreto del PdR, controfirmato dal PdConsiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

  1. La responsabilità. La controfirma governativa degli atti del Capo dello Stato

RESPONSABILITÁ GIURIDICA
Art.90 à il PdR non è responsabile degli atti compiuti “nell’esercizio delle sue funzioni”, tranne che per “altro tradimento” o “attentato alla Costituzione”.
Non ha nessuna immunità per fatti estranei all’adempimento dei compiti presidenziali, né per la sua attività precedente l’assunzione della carica à subisce procedimenti giudiziari al pari di un comune cittadino.

REATI PRESIDENZIALI
Se messo in stato d’accusa, viene giudicato dalla Corte costituzionale nella composizione “integrata”.
  • alto tradimento: comportamento diretto a pregiudicare la sicurezza o gli interessi nazionali, oppure a ledere l’integrità dello Stato e delle sue istituzioni
  • attentato alla Costituzione: ogni violazione grave e dolosa del dettato costituzionale

RESPONSABILITÁ POLITICA
In via istituzionale, il comportamento del PdR non è mai sindacabile à egli non risponde a nessun organo o soggetto, né può subire sanzioni “politiche” à ruolo super partes.

LA CONTROFIRMA
Art.89 à nessun atto del PdR è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità; gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal PdConsiglio. La controfirma governativa è un requisito essenziale di validità degli atti presidenziali à i membri del Governo rispondono sia giuridicamente che politicamente.
Tali atti sono presidenziali nella forma, ma sostanzialmente governativi, il PdR ne controlla la legittimità.
Esistono anche atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, che richiedono controfirma, a titolo di controllo di legittimità stavolta da parte del Ministro competente.
Infine ci sono atti “duumvirali”, attribuibili sostanzialmente sia al PdR sia al Governo (nomine del PdConsiglio e scioglimento anticipato delle Camere).

A seconda che gli atti emanati dal PdR siano qualificabili nella sostanza come governativi, presidenziali o complessi, i soggetti controfirmanti sono suscettibili di sanzioni giuridiche e politiche, rispettivamente, per averne determinato il contenuto, per non aver svolto su di essi un controllo adeguato, oppure per aver prestato il consenso indispensabile al loro venire in essere. La responsabilità dei membri del Governo, di solito esclusiva, concorre con quella del PdR nelle sole ipotesi in cui questi può essere chiamato a rispondere.

Esistono atti sottoscritti dal PdR che non richiedono alcuna controfirma: atti personali (dimissioni); regolamenti riguardanti la Segreteria di Presidenza della Repubblica, in forza dell’autonomia di ogni organo costituzionale.

Non sono soggette a “controfirma” (data la loro natura) le esternazioni verbali di vario genere, con cui il PdR suole far conoscere il suo pensiero su molteplici temi dell’attualità politico – istituzionale.

  1. Le attribuzioni

RUOLO: di garanzia, di equilibrio e di coordinamento

ATTRIBUZIONI:
1)      poteri tipici per il funzionamento del sistema parlamentare: Il PdR interviene in modo determinante nel procedimento di formazione del governo.
- riceve le dimissioni dell’esecutivo in carica e nomina il nuovo Presidente del Consiglio. E su consiglio di questo i Ministri(art.92).
- può respingere le dimissioni e invitare l’esecutivo a presentarsi davanti alle Camere.
- l’atto di nomina del PdConsiglio è controfirmato dallo stesso a titolo di accettazione.
- il decreto di nomina dei Ministri viene controfirmato dal PdConsiglio.
- scioglimento anticipato: il PdR può, sentiti i rispettivi Presidenti, sciogliere le Camere o anche solo una di esse (art.88). Il parere dei Presidenti non è vincolante. L’atto deve essere controfirmato dal PdC, il quale esercita solo un controllo di legittimità. Negli ultimi 6 mesi del suo mandato “semestre bianco” egli non può esercitare questo diritto, a meno che non coincidano con gli ultimi 6 del Parlamento.
2)      gli altri poteri concernenti il corpo elettorale e le Camere:
- indice le nuove elezioni (art.87) per una data compresa nei settanta giorni successivi alla fine delle precedenti (art.61) e ne fissa la prima riunione, non oltre il ventesimo giorno dal voto previa deliberazione del consiglio dei Ministri , su proposta del PdC e del Ministro dell’ interno. L’atto va controfirmato dal PdC e dal Ministro dell’interno.
- art.59 – può nominare fino a 5 senatori a vita, tra i cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. E’ una decisione di esclusiva competenza del PdR, il PdC controfirma. (oggi sono 4). La prassi è 5 in tutto (tranne Pertini e Cossiga che dicevano 5 a testa).
- art.62 – può convocare in via straordinaria le Camere, con controfirma del PdC.
- art.87 – può inviare messaggi alle Camere per richiamare la loro attenzione su questioni che egli giudica di particolare importanza
à controfirma del PdC o di un Ministro.
- promulga le leggi dello Stato (art.73), con la controfirma del PdC o del Ministro, entro un mese dalla conclusiva approvazione parlamentare
à funzione di controllo. Con potere di veto sospensivo.
-Esternazione
3)      poteri di partecipazione all’attività del Governo:
- autorizza la presentazione dei disegni di legge di iniziativa del Governo (art.87)
à il PdR non può rifiutare l’autorizzazione, ma può solo invitare il Governo ad un riesame del progetto.
- nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato (art.87).
4)      poteri attinenti ai rapporti internazionali:
- ratifica i trattati conclusi dal Governo
à per trattati che implicano natura finanziaria, politica o territoriale, è necessaria l’autorizzazione delle Camere.
- dichiara lo Stato di guerra (art.87)
à deliberato dalle Camere (art.78).
-Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
5)      poteri concernenti le forze armate:
- art.87 – il PdR ha il comando delle Forze armate
à neutralità politica dei corpi militari à egli può rivolgere messaggi, partecipare a cerimonie, ricevere a colloquio esponenti militari.
- art.87 – presiede il Consiglio supremo di difesa
à egli convoca, forma l’o.d.g., dirige le discussioni. Gli atti che compie in tale veste non sono soggetti a proposta governativa né a controfirma. Fanno parte di quest’organo anche il PdC, il Ministro Esteri+Interno+Economia e Finanze+Difesa+Sviluppo+Capo di stato maggiore.
6)      poteri inerenti ad organi di garanzia:
- art,135 – il PdR nomina 1/3 dei 15 giudici che compongono la Corte costituzionale, scelti fra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati dopo vent’anni di esercizio della professione.
- è Presidente del CSM
à poteri di convocazione, formazione o.d.g., dirige le discussioni) à non serve controfirma governativa.
7)      altri poteri di nomina:
- nomina il Presidente del CNEL e 8 dei 12 qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica membri di questo organo.
à i membri del CNEL sono 121. Gli altri emanati con DPR su proposta del PdC, dopo delibera del Consiglio dei Ministri.
- emana atti per la composizione di organi giurisdizionali ed ausiliari
à sono le decisioni prese sostanzialmente dal CSM, ecc…
- nomina il Presidente e gli 8 commissari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
à su proposta del PdC d’intesa col Ministro delle Comunicazioni, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti. I commissari sono eletti per metà dal Senato e metà dalla Camera.
8)      poteri rimanenti:
- concedere la grazia e commutare le pene
à è il Ministro di Giustizia che riceve le domande di grazia, le istruisce e formula le relative proposte à l’atto di grazia è un DPR, su proposta del Ministro e da lui controfirmato. Il PdR può anche non accogliere la richiesta ministeriale o decidere di dare la grazia se il Ministro è contrario; in questo caso la controfirma del Ministro attesta solo la regolarità del procedimento.
- sentito il parere di una Commissione di Deputati e Senatori, può disporre con decreto motivato lo scioglimento di ogni Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, quando compiano atti contrari alla Costituzione, o gravi violazioni di legge, oppure per ragioni di sicurezza nazionale.
- conferisce le onorificenze della Repubblica
à sono decisioni adottate per lo più dal Governo, ma non è escluso che sia il PdR ad assumere l’iniziativa à emanato per i fatti suoi dal PdR o su proposta del Ministro competente, che in ogni caso controfirma.




                                                      IL GOVERNO

  1. Introduzione

Governo à organo di vertice del potere esecutivo.
Art.92 – il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Organi necessari:
  • Presidente del Consiglio dei Ministri
  • Ministri
  • Consiglio dei Ministri

Organi non necessari:
  • Vice – Presidenti del Consiglio
  • Ministri senza portafoglio
  • Sottosegretari di Stato
  • Alti Commissari
  • Commissari straordinari del Governo
  • Comitati di Ministri e Interministeriali
  • Consiglio di Gabinetto

Il principio di auto – organizzazione del Governo ha consentito una sensibile elasticità strutturale.

  1. La struttura

Consiglio dei Ministri
à ne fanno parte i PdC e i Ministri, con o senza portafoglio
à possono parteciparvi altre cariche pubbliche, in specie i Presidenti delle Regioni ad autonomia speciale quando si discutono argomenti di loro interesse, ma senza intervenire
à il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio svolge funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, ed assiste a tutte le sedute
à possono essere nominati vice – ministri non più di 10 sottosegretari di Stato (partecipano ma non votano)

CdM E SUE ATTRIBUZIONI
L.400/1988 à determina la politica generale del Governo e l’indirizzo generale dell’azione amministrativa. Inoltre, delibera su ogni questione relativa all’indirizzo politico fissato nel rapporto fiduciario con le Camere.
Il PdC à pone la questione di fiducia.
Il CdM à esprime il proprio assenso o dissenso sull’iniziativa presidenziale ed approva le dichiarazioni da rendere in ambito parlamentare, sulla questione posta.

Materie ed oggetti su cui il CdM è chiamato a deliberare:
  • DDL e proposte di ritiro di DDL(disegno di legge) già presentati
  • Decreti – legge e regolamenti da emanare con DPR(decreto del PdR)
  • Atti di sua competenza (art.127)
  • Direttive da impartire tramite i Commissari del Governo per l’ex delle funzioni amministrative delegate alle Regioni
  • Proposte del Ministro competente per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell’amministrazione regionale
  • Proposte di sollevamento di conflitti di attribuzione o di resistenza nei confronti di altri poteri dello Stato, Regioni, Province autonome
  • Linee di indirizzo in tema di politica internazionale e UE e progetti dei trattati
  • Atti tra Stato e Chiesa cattolica
  • Atti tra Stato e altre religioni
  • Provvedimenti da emanare con DPR
  • Richieste di registrazione della Corte dei conti
  • Proposte motivate di scioglimento dei Consigli regionali
  • Provvedimenti per i quali il PdC ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

Il CdM è convocato dal PdC che fissa l’o.d.g. e dirige i lavori.
Il regolamento interno attribuisce al PdC la più ampia discrezionalità su quorum strutturale e funzionale à rinforza il potere del premier.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dirige la politica generale del Governo (art.95) à principio monocratico (direzione unica della politica generale), collegiale (responsabilità collegiale del Governo), di autonomia ministeriale (responsabilità individuale dei Ministri per gli atti dei Dicasteri cui sono preposti).

Ministri “senza portafoglio”: non preposti ad alcuno dei Ministeri previsti dalle leggi.
Con la legge finanziaria del 2008, i Ministeri sono 12.

Il PdC indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del CdM, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo à non è un obbligo vincolante però.

Il PdC:
  • Coordina e promuove l’attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo
  • Può sospendere atti dei Ministri sottoponendoli al CdM
  • Concorda le pubbliche dichiarazioni
  • Può conferire al CdM la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni
Il PdC – a nome del Governo:
  • Comunica alle Camere la sua composizione
  • Chiede la fiducia alle Camere
  • Sottopone al PdR le leggi per la promulgazione
  • Controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
  • Presenta alle Camere DDL di iniziativa governativa
Il PdC – infine:
  • Adotta le direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie
  • Può disporre l’istituzione di particolari Comitati di Ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza,e di esprimere pareri su direttive dall’attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al CdM
  • Promuove e coordina l’azione del Governo nelle politiche UE e assicura la tempestiva attuazione delle stesse politiche
  • Esercita le attribuzioni conferitagli dalla legge in materia di Servizi di Sicurezza e di Segreti di Stato
  • Promuove e coordina il Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome
  • Promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità europee, comunicando tempestivamente alle Camere le medesime pronunce

IL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Articolato in numerosi Dipartimenti, Uffici e Servizi, secondo le scelte che ciascun PdC assume con propri decreti.
I Dipartimenti sono strutture dirigenziali comprensive di una pluralità di Uffici; questi ultimi sono, a loro volta, accomunati da omogeneità funzionale e, talvolta, risultano in posizione di autonomia funzionale equiparabile a quella dei Dipartimenti. I Servizi sono articolazioni interne agli Uffici.

Il Segretario generale (coadiuvato da un vice) è responsabile del funzionamento del Segretariato e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio à il PdC determina le strutture del Segretariato della cui attività si avvalgono i Ministri da lui delegati (in particolare quelli senza portafoglio).
I Capi dei Dipartimenti delegati ai Ministri sono responsabili per il loro stesso dipartimento.
Se il Dipartimento non viene affidato ad un Ministro senza portafoglio, il Capo del Dipartimento dipende dal Segretario generale.
Per svolgere particolari compiti, il PdC istituisce strutture di missione con durata temporanea, tramite DPCM.

Il Segretario generale del Presidente del Consiglio ha anche poteri di supporto dell’attività dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari della Presidenza.

L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI à è alle dirette dipendenze del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nonché Segretario del CdM.

I MINISTRI E LA STRUTTURA DEI MINISTERI o DICASTERI
(“con portafoglio”) à cioè posti al vertice di strutture amministrative chiamate Ministeri o Dicasteri (art.95)
La legge determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Da 18 che erano, ora i Ministeri sono 12:
  • Affari Esteri
  • Interno
  • Giustizia (previsto dalla Costituzione)
  • Difesa
  • Economia e Finanze
  • Sviluppo economico
  • Politiche agricole
  • Ambiente e tutela territorio e mare
  • Infrastrutture e trasporti
  • Lavoro, salute e politiche sociali
  • Istruzione, università e ricerca
  • Beni e attività culturali

Nei Ministeri le strutture di primo livello sono o le Direzioni generali (con il Segretario generale) o i Dipartimenti (con il Capo di Dipartimento).
Anche se non fanno parte delle Camere, i Ministri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle loro sedute. Devono essere sentiti dalle stesse ogni volta che lo richiedono (art.64)

L’AGENZIA nuova struttura nell’amministrazione centrale dello Stato
Svolge attività a carattere tecnico – operativo di interesse nazionale, già esercitate da Ministeri ed Enti pubblici à operano al servizio delle AP, anche quelle regionali e locali; hanno piena autonomia entro i limiti di legge, e sono sottoposte alla Corte dei conti; hanno un loro bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nello stato di previsione del Ministero competente.
Risultano comunque sottoposte al controllo di indirizzo e vigilanza dei Ministeri competenti e sottostanno alle direttive che questi ultimi emanano con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere.
Agenzie attualmente previste:
  • Agenzia Industrie Difesa:con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministro della Difesa. OBIETTIVO: gestire unitariamente le attività dlle unità produttive ed industriali
  • APAT (protezione ambiente e servizi tecnici):attività tecnico-scientifiche per la protezione dell’ambiente,la tutele delle risorse idriche e difesa del suolo
  • ONLUS (ag. per le org. non lucrative di utilità sociale):sotto la vigilanza del PdC e del Ministro dell’economia e della Finanza
  • Ag. Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica

VICE – PRESIDENTI DEL CdM
Funzione attribuita ad uno o più Ministri à quindi è presupposto essere Ministri
à l’attribuzione viene formalizzata con DPR pubblicato sulla GU.

MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO
(organo non necessario) à È sorto soltanto per combinarsi con l’incarico di Vice – Presidente del Consiglio à strumento utilizzato per aumentare la rappresentazione di alcuni partiti politici, in quanto il loro voto vale giuridicamente come quello dei normali Ministri, all’interno del CdM
à tendono ad essere Ministri “della Presidenza”, con funzioni rientranti fra quelle dello stesso PdC, e spesso preposti ad aprire Dipartimenti della Presidenza del Consiglio
à sono nominati su proposta del PdC alla Presidenza del Consiglio, ricevono delega dal PdC per mezzo di suoi decreti, e possono essere preposti a Dipartimenti e Uffici della Presidenza.

Interim: quando un Ministro sostituisce temporaneamente un altro Ministro.
Ad interim: quando non si intende coprire fino ad un momento successivo le cariche di un Ministero, oppure quando il Ministro viene a decadere e non lo si vuole sostituire à si nomina ad interim un altro Ministro à incarichi conferiti con DPR su proposta del PdC, e pubblicazione per dare notizia sulla GU.

SOTTOSEGRETARI DI STATO
Scelti tra parlamentari e non, sono nominati con DPR su proposta del PdC, di concerto con il Ministro che il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il CdM.
2 funzioni:
  • Possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari à rappresentanza, costituzionale e politica
  • Funzioni amministrative, per delega ad personam da parte del ministro; delega formalizzata con DM(decreto del Ministro), registrato alla Corte dei Conti e pubblicato sulla GU

I Sottosegretari non partecipano di norma al CdM; qualora comunque chiamati ad intervenire, non possono partecipare alle deliberazioni, né esprimere un voto à l’unico che può è quello del Consiglio dei Ministri, che è segretario dell’organo collegiale.
Il Segretario della Presidenza del Consiglio fa da Segretario al Consiglio dei Ministri, cura la verbalizzazione e la conservazione delle delibere e può avere delega di responsabilità di Dipartimenti e Uffici.
I Sottosegretari:
  • non sono gerarchicamente subordinati
  • sono destinatari di atti di indirizzo
  • non possono apporre controfirma agli atti del PdR
  • sono giuridicamente responsabili di fronte ai giudici

Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo è di 60. (Ora sono 61, perché ce n’è uno speciale per l’emergenza rifiuti in Campania).

I VICE – MINISTRI
Art.95 – a non più di 10 Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice – ministro
à essi possono essere invitati dal PdC, a partecipare alle sedute del CdM, senza voto, per riferire sulla materia loro delegata
(incongruità: i Vice – Ministri hanno la stessa configurazione giuridica dei semplici Sottosegretari) à la normativa non vieta ad un Ministro di conferire ad un Sottosegretario di Stato deleghe relative l’intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più Direzioni generali, pur senza l’attribuzione del titolo di Vice – Ministro.
à i Vice non sono veri e propri Vice, in quanto non fanno le veci di coloro di cui sono Vice
à essendo Sottosegretari non possono controfirmare, quindi, in assenza dei Ministri, non possono sostituirsi ad essi.

GLI ALTI COMMISSARI
(organo non necessario) à Sono come i Ministri out of the Cabinet del sistema inglese; non fa parte del CdM (vi partecipa senza voto quando si discutono questioni di sua competenza), è preposto ad apparato amministrativo di settore, non compreso in alcun ambito dicasteriale.
L’Alto Commissario non dispone del suo operato alle Camere, con le quali non instaura un rapporto di fiducia; non può controfirmare; risponde penalmente secondo le regole del diritto comune (non si può applicare l’art.96); è responsabile nei confronti del Governo.
È nominato con DPR, su proposta del PdC, sentito il CdM.
Quindi, gli Alti Commissari sono sottoposti all’indirizzo politico del Governo, che si può esprimere attraverso i poteri di indirizzo e coordinamento del PdC i raccordi più immediati col Ministro al quale collegati.

I COMMISSARI STRAORDINARI DEL GOVERNO
Nomina con DPR, su proposta del PdC, dopo deliberazione del CdM. L’incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga e revoca.  Si dà pubblicità della nomina sulla GU.
à è incaricato della realizzazione di specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

COMITATI INTERMINISTERIALI E COMITATI DI MINISTRI
Organi collegiali costituiti da più Ministri con compiti, in genere, di coordinamento e di indirizzo, ma talora anche con compiti particolari. Taluni sono previsti dalle leggi (CIACE, Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei; CICR, Comitato interministeriale per il credito e il risparmio), altri con semplice atto amministrativo, nell’esercizio del potere di auto – organizzazione del Governo.
Comitati di Ministri: composti solo da Ministri.
Comitati Interministeriali: composti da Ministri e funzionari direttivi della PA ed esperti
L.n.400/1988 à diminuzione e riordino dei comitati. Il PdC può istituire Comitati di Ministri con proprio decreto, per esaminare in via preliminare questioni di comune competenza.

IL CONSIGLIO DI GABINETTO
Dal 1983 – è un Comitato che coadiuva il CdM ed è composto da ministri da lui designati, sentito il CdM. à opera soltanto in merito alle funzioni del PdC, non intacca quelle del CdM.
à esso vuole ridurre il peso politico dei partiti e rafforzare sia l’autonomia del PdC sua un suo più diretto rapporto con il CdM.

  1. Il procedimento di formazione del Governo

La Costituzione si limita a prevedere la nomina del PdC e dei Ministri da parte del PdR (art.92), ed il loro successivo giuramento nelle mani del PdR (art.93).
Tutte le attività che precedono sono regolate da prassi, convenzioni e consuetudini costituzionali.

LE DIMISSIONI DEL GOVERNO
Si possono verificare 3 casi:
  • pura e semplice accettazione dopo un voto di sfiducia (art.94)
  • il Governo si dimette senza essere sfiduciato, deciderà il PdR se accettare o no le dimissioni
  • il PdR respinge le dimissioni del Governo per ragioni non motivate, richiedendo un dibattito politico
In ogni caso, la firma del decreto di accettazione delle dimissioni viene rinviata al momento in cui si procede alla nomina del nuovo Governo; diversamente non resterebbe in carica alcun Governo, nemmeno dimissionario, per la guida del Paese.

I POTERI DEL GOVERNO DIMISSIONARIO
Il disbrigo degli affari correnti à attività strettamente necessaria alla tutela del costante funzionamento delle pubbliche istituzioni + garanzia di interessi permanenti ed insopprimibili della collettività.
(quindi, il Governo dimissionario non può richiedere la “registrazione con riserva” degli atti che la Corte dei Conti ritiene illegittimi)

LE CONSULTAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(taluno le ritiene obbligatorie, in quanto consuetudini costituzionali) à Il PdR può consultare chiunque ritenga utile al fine di poter assumere le decisioni più consone alla situazione e per poter scegliere la persona da incaricare per la formazione del nuovo Governo.
I soggetti consultati à personalità politiche dei vari schieramenti, Presidenti dei gruppi parlamentari, Presidenti delle Camere e altre alte cariche.

MANDATI O MISSIONI ESPLORATIVE E PREINCARICHI
Talvolta il PdR, prima di affidare l’incarico per la formazione del nuovo Governo, ma dopo aver svolto le proprie consultazioni, conferisce un mandato esplorativo à la persona che riceve il mandato si limita ad esplorare (mediante ulteriori consultazioni e incontri) ulteriori possibilità di risolvere la crisi.
IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO E LE ATTIVITÁ DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
L’incarico viene conferito verbalmente. L’incaricato è scelto dal PdR, per formare un Governo che ottenga la fiducia delle Camere.
Dal 1994 l’incarico viene conferito al Capo della coalizione vincitrice à tuttavia rimane la necessità di formare un Governo di coalizione, e quindi di identificare le forze politiche disponibili a partecipare al Governo.
Art.94 à il Governo deve godere della fiducia delle Camere à limite alle iniziative del PdR ad una eventuale formazione di governi minoritari.
La maggioranza può essere raggiunta anche in forza delle astensioni di una parte, quindi per il voto di fiducia è sufficiente la maggioranza semplice.

L’incaricato procede alla definizione di precedenti “accordi programmatici” con i partner politici e, infine, si dedica alla messa a punto della lista dei Ministri. Dopo di che scioglie la riserva inizialmente posta (accettando definitivamente l’incarico) e presenta la lista dei Ministri al Presidente della Repubblica.

I DECRETI PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO
Il PdR emana il decreto di accettazione delle dimissioni del Governo che è controfirmato  dal Presidente del Consiglio entrante.
Il PdR nomina il nuovo PdC e i Ministri (art.92) con controfirma del PdC entrante.
I Ministri sono nominati con decreto del PdR su proposta del PdC, il quale designa anche gli altri organi del Governo.

IL GIURAMENTO DEL PdC E DEI MINISTRI
Art.93 – Il PdC e i Ministri prestano giuramento nelle mani del PdR à giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione. à il giuramento è condizione per il legittimo esercizio delle funzioni governative.

I POTERI DEL GOVERNO IN ATTESA DI FIDUCIA
Si deve limitare al disbrigo degli “affari correnti”; non sono esclusi interventi indifferibili (per necessità e urgenza), né gli adempimenti preordinati e connessi alla presentazione dei ddl governativi à il Governo in attesa di fiducia ha più poteri del Governo dimissionario.

  1. Lo status e le responsabilità dei componenti del Governo

Lo status dei componenti del Governo non è espressamente disciplinato dalla Costituzione, salvo per quanto riguarda la loro responsabilità penale per i reati commessi nell’esercizio delle funzioni  à se essi sono anche membri del Parlamento, godono delle prerogative di questi.
Non vi è incompatibilità fra le cariche di Parlamentare e membro del Governo, tuttavia la tendenza attuale (con il IV Berlusconi) è la rinuncia al mandato parlamentare per i membri del Governo, in attesa di una definizione sul piano giuridico dell’incompatibilità fra le due cariche.

RESPONSABILITÁ POLITICA E GIURIDICA
Il Governo è responsabile di fronte alle Camere. Tale responsabilità politica si fa valere attraverso le votazioni di fiducia e di sfiducia, da parte di ciascuno dei due rami del Parlamento – art.94.
Art.95 – il PdC assume la responsabilità politica conseguente alla direzione politica generale del Governo à i Ministri sono responsabili politicamente e giuridicamente dei propri Ministeri, ma anche collegialmente per quanto riguarda l’organo CdM.

Mozione di sfiducia individuale à nei confronti del singolo Ministro il quale, in caso di sfiducia, è obbligato a dimettersi (pronuncia della Corte costituzionale nel 1996).
I Ministri, nei rispettivi ambiti, controfirmano gli atti del PdR, assumendone la responsabilità politica e giuridica (art.89).
Art.89 – Anche il PdC controfirma alcuni di tali atti emanati con DPR, quali quelli di promulgazione delle leggi, quelli con valore o forza di legge, i regolamenti del Governo, nonché quelli deliberati dal CdM.

La controfirma non è necessaria per il giuramento del PdR. Nemmeno sono controfirmati gli atti che il PdR compie in qualità di Presidente del CSM e di Presidente del Consiglio supremo di difesa, non essendo atti presidenziali.

LA RESPONSABILITÁ PENALE
Art.96 – il PdC e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Per i Ministri membri del Parlamento, l’autorizzazione deve essere concessa dalla Camera di appartenenza.
Per i Ministri non parlamentari, è invece competente il Senato.
Le Camere possono impedire lo svolgimento del processo penale solo se, a maggioranza assoluta, ritengano che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo.

LE DISPOSIZIONI PER LA SOSPENSIONE DEI PROCESSI PENALI A CARICO DEL PdC
L.n.140/2003, Lodo Schifani à introdotte disposizioni per la sospensione di qualsiasi processo penale nei confronti del PdC e delle più alte cariche dello Stato, esclusi i Ministri e i membri del Parlamento à illegittima per la Corte costituzionale, perché in contrasto con gli artt. 3 e 24.
L.n.124/2008, Lodo Alfano à divenuto legge in meno di un mese, prevede la sospensione di qualunque processo penale a carico del PdC (e del PdR e dei Presidenti delle Camere), dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione.
  • la sospensione si applica a processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione
  • l’imputato o il suo difensore può rinunciare in ogni momento alla sospensione
  • la sospensione non impedisce al giudice, di provvedere all’assunzione delle prove non rinviabili
  • la sospensione opera per l’intera durata della carica e non è reiterabile
  • si applica ad ogni processo penale, anche in corso

Ogni forma di immunità costituisce un’eccezione al principio dell’eguale sottoposizione di tutti i cittadini alla giurisdizione penale, quindi una deroga non ad una qualsiasi regola processuale, ma ad un principio costituzionale

LA RESPONSABILITÁ CIVILE E AMMINISTRATIVA
La responsabilità civile e amministrativa (anche contabile) del PdC e dei Ministri è invece disciplinata dalle regole comuni – art.28 – ; essendo tali soggetti assimilati ai funzionari e dipendenti dello Stato, essi sono responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali ipotesi la responsabilità si estende, per altro, allo Stato.

  1. Le funzioni del Governo

Non si tratta più solo della funzione esecutiva, ma di qualcosa di molto più esteso.
L’organo di vertice del potere esecutivo si trova al centro di una forma di governo parlamentare, che privilegia la collaborazione tra i poteri, titolari in prevalenza, ma non a titolo esclusivo delle classiche funzioni statali (legislativa, esecutiva e giurisdizionale), e che non conosce una rigida separazione tra gli stessi, tipica, invece, di altre forme di governo à il Governo è nel contempo il comitato esecutivo e il comitato direttivo della maggioranza parlamentare.

Le più importanti funzioni del Governo:
  • Indirizzo politico generale e settoriale: presentazione di DDL alle Camere
  • Funzione normativa: decreti – legge e decreti legislativi, più ampia potestà regolamentare
  • Funzione di indirizzo e coordinamento amministrativo e connessa funzione amministrativa: direzione e gestione dell’AP centrale e periferica, nonché adozione di atti di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle Regioni

  1. Governo e partiti politici

Il funzionamento pratico del Governo è strettamente legato all’atteggiarsi in concreto del sistema politico.
Successione “politica” dei Governi:
  • Di centro: DC, socialdemocratici, repubblicani, liberali
  • Di centro-sinistra: dal 1963, DC, PSI, socialdemocratici, repubblicani
  • Di unità nazionale: dal 1976 al 1979, partiti del centro – sinistra con il PC
  • Di centro-sinistra allargato ai liberali
  • 1992 – Crisi della I Repubblica, Tangentopoli
  • 1993 – Riforma sistema elettorale (misto, bipolare)
  • 2005 – Riforma elettorale (proporzionale con premio, no collegi uninominali)
  • 2008 àGoverno sfiduciato al Senato à da allora la competizione è fra due nuovi e grandi soggetti politici (PD e PDL), grazie alla volontà di bipolarismo da parte dei leader e alla soglia di sbarramento